Il tema ha ad oggetto il dibattito, ancora vivo in dottrina ed in giurisprudenza, circa le condizioni per la proponibilità dell'azione di risoluzione, da un lato, e dell'azione di risarcimento ex novo, dall'altro, nel procedimento iniziato per ottenere l'adempimento.Chiamate a dirimere il contrasto in atto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, con la sentenza in commento, preso da ultimo posizione per un orientamento estensivo della regola di cui al 2° comma dell'art. 1453 cod. civ., interpretandola come comprensiva della facoltà, da parte del contraente non inadempiente, di proporre anche istanze risarcitorie, in quanto attuative della medesima ratio di concentrazione e di pienezza di tutela che consente il mutamento della domanda da adempimento in risoluzione, in modo da garantire un'adeguata realizzazione del diritto nel rispetto di un principio di economia processuale. Il presente studio ripercorre le ragioni riportate dalla S.C. a fondamento della tesi sostenuta, evidenziandone le evoluzioni rispetto alla tesi tradizionale ma anche i limiti e i ripensamenti, questi ultimi forse prova di un percorso non ancora del tutto compiuto verso un coerente e consapevole riconoscimento del favor novorum a vantaggio del contraente non inadempiente.

Frenda, D. M., La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l'ammissibilità della domanda risarcitoria e il limite dei fatti sopravvenuti., <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 2014; (Novembre): 1001-1009 [http://hdl.handle.net/10807/61836]

La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l'ammissibilità della domanda risarcitoria e il limite dei fatti sopravvenuti.

Frenda, Daniela Maria
2014

Abstract

Il tema ha ad oggetto il dibattito, ancora vivo in dottrina ed in giurisprudenza, circa le condizioni per la proponibilità dell'azione di risoluzione, da un lato, e dell'azione di risarcimento ex novo, dall'altro, nel procedimento iniziato per ottenere l'adempimento.Chiamate a dirimere il contrasto in atto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, con la sentenza in commento, preso da ultimo posizione per un orientamento estensivo della regola di cui al 2° comma dell'art. 1453 cod. civ., interpretandola come comprensiva della facoltà, da parte del contraente non inadempiente, di proporre anche istanze risarcitorie, in quanto attuative della medesima ratio di concentrazione e di pienezza di tutela che consente il mutamento della domanda da adempimento in risoluzione, in modo da garantire un'adeguata realizzazione del diritto nel rispetto di un principio di economia processuale. Il presente studio ripercorre le ragioni riportate dalla S.C. a fondamento della tesi sostenuta, evidenziandone le evoluzioni rispetto alla tesi tradizionale ma anche i limiti e i ripensamenti, questi ultimi forse prova di un percorso non ancora del tutto compiuto verso un coerente e consapevole riconoscimento del favor novorum a vantaggio del contraente non inadempiente.
2014
Italiano
Frenda, D. M., La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l'ammissibilità della domanda risarcitoria e il limite dei fatti sopravvenuti., <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 2014; (Novembre): 1001-1009 [http://hdl.handle.net/10807/61836]
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