La pronuncia in commento affronta il tema del concorso del fatto colposo del danneggiato, dando conto dell’esistenza, al riguardo, di due teorie: mentre secondo la dottrina classica l’art. 1227, 1° co., cod. civ. esprime un principio di autoresponsabilità, la giurisprudenza tende per lo più a considerarlo come un corollario del principio di causalità. Secondo la teoria dell’autoresponsabilità, la regola sul concorso colposo persegue il fine di indurre la vittima a contribuire, insieme al danneggiante, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirla: la nozione di colpa, qui, comprende considerazioni sugli stati psicologici del danneggiato, presupponendo necessariamente la sua capacità di intendere e di volere. A mente della teoria della causalità, invece, la norma è il portato dell’assunto per cui il pregiudizio che ciascuno arreca a sé stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente: la colpa della vittima, in questo caso, è integrata dalla violazione di un canone astratto di diligenza. La pronuncia in esame si allinea a questa seconda posizione, in quanto afferma che la regola di cui all’art. 1227, 1° co., cod. civ. deve essere inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale.

Frenda, D. M., Tra causalità e colpa: il concorso del fatto del danneggiato nella produzione dell’evento lesivo, <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 2010; (N/A): 805-813 [http://hdl.handle.net/10807/42425]

Tra causalità e colpa: il concorso del fatto del danneggiato nella produzione dell’evento lesivo

Frenda, Daniela Maria
2010

Abstract

La pronuncia in commento affronta il tema del concorso del fatto colposo del danneggiato, dando conto dell’esistenza, al riguardo, di due teorie: mentre secondo la dottrina classica l’art. 1227, 1° co., cod. civ. esprime un principio di autoresponsabilità, la giurisprudenza tende per lo più a considerarlo come un corollario del principio di causalità. Secondo la teoria dell’autoresponsabilità, la regola sul concorso colposo persegue il fine di indurre la vittima a contribuire, insieme al danneggiante, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirla: la nozione di colpa, qui, comprende considerazioni sugli stati psicologici del danneggiato, presupponendo necessariamente la sua capacità di intendere e di volere. A mente della teoria della causalità, invece, la norma è il portato dell’assunto per cui il pregiudizio che ciascuno arreca a sé stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente: la colpa della vittima, in questo caso, è integrata dalla violazione di un canone astratto di diligenza. La pronuncia in esame si allinea a questa seconda posizione, in quanto afferma che la regola di cui all’art. 1227, 1° co., cod. civ. deve essere inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale.
2010
Italiano
Frenda, D. M., Tra causalità e colpa: il concorso del fatto del danneggiato nella produzione dell’evento lesivo, <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 2010; (N/A): 805-813 [http://hdl.handle.net/10807/42425]
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