Nel contributo si sofferma l’attenzione sui rapporti tra l’art. 2051 e l’art. 2043 cod. civ. al fine di determinare quando il danno derivi effettivamente dalla cosa – e, dunque, a risarcirlo debba essere il soggetto che l’ha in custodia – e quando, invece, dietro un’apparente fattispecie di responsabilità per danno da cose si celi in realtà una responsabilità per comportamento umano, secondo i canoni dell’art. 2043 cod. civ. Un’indagine siffatta richiede inevitabilmente l’esame della nozione di cosa, nonché dei concetti di nesso causale e di custodia, richiesti per l’operare dell’art. 2051 cod. civ. Per ciascuno dei due regimi di responsabilità prospettati bisogna valutare, poi, l’apporto costituito dal fatto dello stesso danneggiato. In particolare, qualora – in linea con la soluzione adottata in sentenza – si propenda per una lettura della vicenda in termini di responsabilità per danno da cose, è opportuno stabilire in presenza di quali presupposti la condotta colposa della vittima integri propriamente un fortuito e quando, invece, essa configuri un mero concorso nella produzione dell’evento lesivo, disciplinato dall’art. 1227, 1° co., cod. civ.
Frenda, D. M., L’illecito del terzo tra responsabilità per danno da cose e responsabilità per fatto dell’uomo, <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 2010; (N/A): 505-516 [http://hdl.handle.net/10807/42424]
L’illecito del terzo tra responsabilità per danno da cose e responsabilità per fatto dell’uomo
Frenda, Daniela Maria
2010
Abstract
Nel contributo si sofferma l’attenzione sui rapporti tra l’art. 2051 e l’art. 2043 cod. civ. al fine di determinare quando il danno derivi effettivamente dalla cosa – e, dunque, a risarcirlo debba essere il soggetto che l’ha in custodia – e quando, invece, dietro un’apparente fattispecie di responsabilità per danno da cose si celi in realtà una responsabilità per comportamento umano, secondo i canoni dell’art. 2043 cod. civ. Un’indagine siffatta richiede inevitabilmente l’esame della nozione di cosa, nonché dei concetti di nesso causale e di custodia, richiesti per l’operare dell’art. 2051 cod. civ. Per ciascuno dei due regimi di responsabilità prospettati bisogna valutare, poi, l’apporto costituito dal fatto dello stesso danneggiato. In particolare, qualora – in linea con la soluzione adottata in sentenza – si propenda per una lettura della vicenda in termini di responsabilità per danno da cose, è opportuno stabilire in presenza di quali presupposti la condotta colposa della vittima integri propriamente un fortuito e quando, invece, essa configuri un mero concorso nella produzione dell’evento lesivo, disciplinato dall’art. 1227, 1° co., cod. civ.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.