a) I presupposti per l'operare del concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Il concorso di responsabilità consente al danneggiato di agire a sua scelta in via contrattuale ovvero in via aquiliana, a seconda del regime che, nel caso concreto, egli reputi maggiormente favorevole al conseguimento del risarcimento del danno patito. Presupposto per l'operare di tale regola è che il fatto dannoso violi al contempo sia diritti nascenti dal rapporto obbligatorio, sia interessi tutelati a prescindere dall'esistenza di detto rapporto. Una delle questioni su cui si divide la giurisprudenza riguarda la facoltà, per il danneggiato, di mutare la domanda in corso di causa, da istanza di risarcimento in base a responsabilità contrattuale a istanza in via extracontrattuale, o viceversa. Una soluzione affermativa a tale questione postula la qualificazione del concorso di responsabilità come concorso di norme, laddove la soluzione opposta accoglie l'idea che si tratti di concorso di azioni. b) La dottrina contraria al concorso di responsabilità A parere della dottrina maggioritaria, la regola del concorso di responsabilità si fonda su fragili basi dogmatiche e si esaurisce in esigenze di carattere meramente empirico, essendo tutta protesa a colmare lacune di tutela del danneggiato date dalle differenze, quanto agli effetti risarcitori, tra i due regimi di responsabilità. Tale espediente, tuttavia, si rivela essere una soluzione soltanto in apparenza dotata di una qualche efficacia; secondo la dottrina in parola, in presenza di un rapporto obbligatorio la via percorribile è unicamente quella contrattuale, in forza del carattere di specialità di quest'ultima rispetto alle regole generali di neminem laedere. c) La posizione della giurisprudenza Si registra, rispetto al passato, un minore ricorso, nella pratica, al concorso di responsabilità, ultimamente molto meno invocato persino nel settore di responsabilità medica, settore che ha rappresentato, a lungo, uno degli ambiti di predilezione della regola. Il sentore di minore utilità del concorso sembra confermato, in un obiter dictum, altresì dalla nota sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel novembre 2008.

Frenda, D. M., Il problema del “concorso” di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2010; (Marzo): 205-210 [http://hdl.handle.net/10807/42423]

Il problema del “concorso” di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza

Frenda, Daniela Maria
2010

Abstract

a) I presupposti per l'operare del concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Il concorso di responsabilità consente al danneggiato di agire a sua scelta in via contrattuale ovvero in via aquiliana, a seconda del regime che, nel caso concreto, egli reputi maggiormente favorevole al conseguimento del risarcimento del danno patito. Presupposto per l'operare di tale regola è che il fatto dannoso violi al contempo sia diritti nascenti dal rapporto obbligatorio, sia interessi tutelati a prescindere dall'esistenza di detto rapporto. Una delle questioni su cui si divide la giurisprudenza riguarda la facoltà, per il danneggiato, di mutare la domanda in corso di causa, da istanza di risarcimento in base a responsabilità contrattuale a istanza in via extracontrattuale, o viceversa. Una soluzione affermativa a tale questione postula la qualificazione del concorso di responsabilità come concorso di norme, laddove la soluzione opposta accoglie l'idea che si tratti di concorso di azioni. b) La dottrina contraria al concorso di responsabilità A parere della dottrina maggioritaria, la regola del concorso di responsabilità si fonda su fragili basi dogmatiche e si esaurisce in esigenze di carattere meramente empirico, essendo tutta protesa a colmare lacune di tutela del danneggiato date dalle differenze, quanto agli effetti risarcitori, tra i due regimi di responsabilità. Tale espediente, tuttavia, si rivela essere una soluzione soltanto in apparenza dotata di una qualche efficacia; secondo la dottrina in parola, in presenza di un rapporto obbligatorio la via percorribile è unicamente quella contrattuale, in forza del carattere di specialità di quest'ultima rispetto alle regole generali di neminem laedere. c) La posizione della giurisprudenza Si registra, rispetto al passato, un minore ricorso, nella pratica, al concorso di responsabilità, ultimamente molto meno invocato persino nel settore di responsabilità medica, settore che ha rappresentato, a lungo, uno degli ambiti di predilezione della regola. Il sentore di minore utilità del concorso sembra confermato, in un obiter dictum, altresì dalla nota sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel novembre 2008.
2010
Italiano
Frenda, D. M., Il problema del “concorso” di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2010; (Marzo): 205-210 [http://hdl.handle.net/10807/42423]
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