Il saggio esamina la distinzione tra omessa pronuncia sull’eccezione di merito e omesso esame sui fatti oppositivi allegati dal convenuto o comunque acquisiti al processo. Tale questione è resa problematica sulla base di due fondamentali rilievi. Da un lato, l’art. 112 c.p.c. non contiene un riferimento esplicito all’eccezione, là dove si ravvisa il divieto di omissione di pronuncia. Dall’altro, la previsione dell’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. sancisce, quale motivo di ricorso per cassazione attinente alla motivazione della sentenza, l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», riferibile anche ai fatti oppositivi. Il che spiega perché vengano registrate interpretazioni contrastanti in relazione a tali disposizioni, soprattutto in giurisprudenza. Dopo aver ripercorso l’evoluzione degli studi sull’eccezione di merito, si aderisce alla ricostruzione secondo cui essa consiste nella manifestazione della volontà del convenuto di ottenere una decisione sull’effetto e.i.m. Alla luce di tale approdo teorico, si è proceduto all’identificazione dei casi in cui l’art. 112 c.p.c. è applicabile alla decisione sull’eccezione di merito. Infine, viene approfondito il regime processuale applicabile ai rimedi impugnatori (l’appello, oltre che il ricorso per cassazione), proponendo una lettura sistematica della disciplina in materia.

Barletta, A., Omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo ed eccezione di merito, <<RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE>>, 2025; 2025 (4): 1172-1222 [https://hdl.handle.net/10807/328097]

Omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo ed eccezione di merito

Barletta, Antonino
2025

Abstract

Il saggio esamina la distinzione tra omessa pronuncia sull’eccezione di merito e omesso esame sui fatti oppositivi allegati dal convenuto o comunque acquisiti al processo. Tale questione è resa problematica sulla base di due fondamentali rilievi. Da un lato, l’art. 112 c.p.c. non contiene un riferimento esplicito all’eccezione, là dove si ravvisa il divieto di omissione di pronuncia. Dall’altro, la previsione dell’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. sancisce, quale motivo di ricorso per cassazione attinente alla motivazione della sentenza, l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», riferibile anche ai fatti oppositivi. Il che spiega perché vengano registrate interpretazioni contrastanti in relazione a tali disposizioni, soprattutto in giurisprudenza. Dopo aver ripercorso l’evoluzione degli studi sull’eccezione di merito, si aderisce alla ricostruzione secondo cui essa consiste nella manifestazione della volontà del convenuto di ottenere una decisione sull’effetto e.i.m. Alla luce di tale approdo teorico, si è proceduto all’identificazione dei casi in cui l’art. 112 c.p.c. è applicabile alla decisione sull’eccezione di merito. Infine, viene approfondito il regime processuale applicabile ai rimedi impugnatori (l’appello, oltre che il ricorso per cassazione), proponendo una lettura sistematica della disciplina in materia.
2025
Italiano
Barletta, A., Omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo ed eccezione di merito, <<RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE>>, 2025; 2025 (4): 1172-1222 [https://hdl.handle.net/10807/328097]
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