Il saggio prende in esame alcune lacune della l. 40/2004 riguardo alla eventualità di una fecondazione eterologa, il divieto della quale viene giustificato in particolare alla stregua dell'art. 30 Cost. La legge stessa peraltro ne prevede la possibilità rinviando implicitamente o a casi precedenti all'introduzione del divieto o al c.d. turismo procreativo. Analizza i profili relativi ai diritti delle persone coinvolti e in particolare il diritto allo status e alla conoscenza delle proprie origini. Sullo sfondo tematizza il concetto di filiazione accolto dal nostro ordinamento confrontando un'idea di filiazione-responsabilità per cui la filiazione non è un atto volontario o affettivo, ma la conseguenza giuridica di un fatto – il venire al mondo – a cui il diritto riconnette degli effetti riassumibili nei termini di una responsabilità genitoriale (obbligo di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio) in capo ai genitori biologici, da una parte, e un'idea di filiazione volontaria, dall'altra, concepita come funzionale a una decisione del soggetto adulto che assume la funzione di genitore.
Nicolussi, A., Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini: per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica, <<RIVISTA AIC>>, 2012; 2012 (Gennaio): 1-18 [http://hdl.handle.net/10807/30768]
Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini: per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica
Nicolussi, Andrea
2012
Abstract
Il saggio prende in esame alcune lacune della l. 40/2004 riguardo alla eventualità di una fecondazione eterologa, il divieto della quale viene giustificato in particolare alla stregua dell'art. 30 Cost. La legge stessa peraltro ne prevede la possibilità rinviando implicitamente o a casi precedenti all'introduzione del divieto o al c.d. turismo procreativo. Analizza i profili relativi ai diritti delle persone coinvolti e in particolare il diritto allo status e alla conoscenza delle proprie origini. Sullo sfondo tematizza il concetto di filiazione accolto dal nostro ordinamento confrontando un'idea di filiazione-responsabilità per cui la filiazione non è un atto volontario o affettivo, ma la conseguenza giuridica di un fatto – il venire al mondo – a cui il diritto riconnette degli effetti riassumibili nei termini di una responsabilità genitoriale (obbligo di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio) in capo ai genitori biologici, da una parte, e un'idea di filiazione volontaria, dall'altra, concepita come funzionale a una decisione del soggetto adulto che assume la funzione di genitore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.