Il divieto di genocidio è un pilastro del diritto internazionale, sancito dalla Convenzione del 1948, che definisce il crimine sulla base dell’intenzione di distruggere specifici gruppi protetti. La Convenzione impone agli Stati obblighi di prevenzione e repressione. La Corte internazionale di giustizia ha interpretato tali obblighi includendo anche l’astensione degli Stati contraenti dal commettere genocidio. Attualmente, la Corte sta esaminando il caso Sud Africa c. Israele, valutando se l’intervento militare nella Striscia di Gaza possa qualificarsi come genocidio, contribuendo così a chiarire la portata giuridica degli obblighi statali.
Spatti, M., Flores, M., Il genocidio, le nazioni e il tribunale della Storia, <<VITA E PENSIERO>>, 2024; (4): 36-44 [https://hdl.handle.net/10807/303336]
Il genocidio, le nazioni e il tribunale della Storia
Spatti, Monica
;
2024
Abstract
Il divieto di genocidio è un pilastro del diritto internazionale, sancito dalla Convenzione del 1948, che definisce il crimine sulla base dell’intenzione di distruggere specifici gruppi protetti. La Convenzione impone agli Stati obblighi di prevenzione e repressione. La Corte internazionale di giustizia ha interpretato tali obblighi includendo anche l’astensione degli Stati contraenti dal commettere genocidio. Attualmente, la Corte sta esaminando il caso Sud Africa c. Israele, valutando se l’intervento militare nella Striscia di Gaza possa qualificarsi come genocidio, contribuendo così a chiarire la portata giuridica degli obblighi statali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.