La fotografia ritratta da Google e allegata all’avviso di accertamento ha la valenza di prova precostituita e le cose da essa rappresentate si devono ritenere conformi alla verità, ai sensi dell’art. 2712 c.c. Tuttavia, la parte che nutre l’interesse a che la fotografia perda, in sede processuale, l’efficacia probatoria della quale è giuridicamente dotata ha l’onere di esperire il disconoscimento della sua conformità nei termini indicati dal richiamato art. 2712 c.c. Cioè, l’interessato deve apportare all’organo giudicante elementi chiari, circostanziati ed espliciti tali da far comprendere che le cose raffigurate nella fotografia non rappresentano la realtà. Comunque, anche qualora la parte abbia proceduto al disconoscimento del documento prodotto dall’altra parte, tale documento può perdere la qualifica di prova e venire degradato a presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., così che il giudice, comunque, possa prudentemente apprezzarne il contenuto.

Tropea, A., Valenza probatoria del documento di fonte informatica nell’accertamento tributario, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA>>, 2020; (4): 1637-1650 [http://hdl.handle.net/10807/206696]

Valenza probatoria del documento di fonte informatica nell’accertamento tributario

Tropea, Alessandro
2020

Abstract

La fotografia ritratta da Google e allegata all’avviso di accertamento ha la valenza di prova precostituita e le cose da essa rappresentate si devono ritenere conformi alla verità, ai sensi dell’art. 2712 c.c. Tuttavia, la parte che nutre l’interesse a che la fotografia perda, in sede processuale, l’efficacia probatoria della quale è giuridicamente dotata ha l’onere di esperire il disconoscimento della sua conformità nei termini indicati dal richiamato art. 2712 c.c. Cioè, l’interessato deve apportare all’organo giudicante elementi chiari, circostanziati ed espliciti tali da far comprendere che le cose raffigurate nella fotografia non rappresentano la realtà. Comunque, anche qualora la parte abbia proceduto al disconoscimento del documento prodotto dall’altra parte, tale documento può perdere la qualifica di prova e venire degradato a presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., così che il giudice, comunque, possa prudentemente apprezzarne il contenuto.
2020
Italiano
Tropea, A., Valenza probatoria del documento di fonte informatica nell’accertamento tributario, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA>>, 2020; (4): 1637-1650 [http://hdl.handle.net/10807/206696]
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