La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa al versamento di un acconto anche in caso di mancata consegna del bene, ponendo tuttavia, quale unica e soltanto eventuale causa di indetraibilità dell’imposta de qua, la circostanza per la quale il potenziale acquirente non avesse, o non potesse non avere, contezza dell’incerta realizzabilità dell’operazione.
Purpura, A., Ammissibile la detrazione IVA anche in caso di operazione non perfezionata, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA>>, 2019; (4): 1771-1788 [http://hdl.handle.net/10807/204171]
Ammissibile la detrazione IVA anche in caso di operazione non perfezionata
Purpura, Andrea
2019
Abstract
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa al versamento di un acconto anche in caso di mancata consegna del bene, ponendo tuttavia, quale unica e soltanto eventuale causa di indetraibilità dell’imposta de qua, la circostanza per la quale il potenziale acquirente non avesse, o non potesse non avere, contezza dell’incerta realizzabilità dell’operazione.File in questo prodotto:
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