Lo studio si propone di svolgere un’indagine in tema di ripetibilità delle somme riscosse nell’espropriazione singolare, nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, a fronte dei rilievi solo endoprocessuali compiuti nel corso dei suddetti procedimenti sui crediti, poi soddisfatti dagli organi giudiziari. A tale riguardo ci si interroga se sia possibile riconoscere nella previsione di cui all’art. 114, comma 1°, l. fall. l’enunciazione del principio d’intangibilità dei riparti ed, inoltre, se l’espressione «pagamenti non dovuti» – contenuta nell’art. 114, comma 2°, l. fall. – vada riferita solo alla revocazione dell’ammissione allo stato passivo, nonché se il suddetto principio possa essere esteso anche agli altri procedimenti espropriativi e concorsuali. Nel rispondere a tali interrogativi si pone particolare rilievo alle disposizioni applicabili ai risultati sostanziali delle procedure considerate, ricostruendo i tratti unitari riferibili alla disciplina dei pagamenti effettuati nell’espropriazione singolare ed a quella dei riparti delle procedure concorsuali, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.
Barletta, A., L’intangibilità dei riparti nelle procedure espropriative e concorsuali, <<RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE>>, 2016; (4-5): 1016-1047 [http://hdl.handle.net/10807/122718]
L’intangibilità dei riparti nelle procedure espropriative e concorsuali
Barletta, A
Primo
Membro del Collaboration Group
2016
Abstract
Lo studio si propone di svolgere un’indagine in tema di ripetibilità delle somme riscosse nell’espropriazione singolare, nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, a fronte dei rilievi solo endoprocessuali compiuti nel corso dei suddetti procedimenti sui crediti, poi soddisfatti dagli organi giudiziari. A tale riguardo ci si interroga se sia possibile riconoscere nella previsione di cui all’art. 114, comma 1°, l. fall. l’enunciazione del principio d’intangibilità dei riparti ed, inoltre, se l’espressione «pagamenti non dovuti» – contenuta nell’art. 114, comma 2°, l. fall. – vada riferita solo alla revocazione dell’ammissione allo stato passivo, nonché se il suddetto principio possa essere esteso anche agli altri procedimenti espropriativi e concorsuali. Nel rispondere a tali interrogativi si pone particolare rilievo alle disposizioni applicabili ai risultati sostanziali delle procedure considerate, ricostruendo i tratti unitari riferibili alla disciplina dei pagamenti effettuati nell’espropriazione singolare ed a quella dei riparti delle procedure concorsuali, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.File | Dimensione | Formato | |
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