Il presente contributo elabora una ricostruzione dogmatica dei principi ermeneutici di natura consuetudinaria codificati dagli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, con specifico riferimento alla loro applicabilità ai fini dell’interpretazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. All’interno del quadro normativo così delineato sono poi esaminate le specifiche meta-norme interpretative recate dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2, che rinvia all’ordinamento interno dello Stato che applica la convenzione al fine di interpretare termini ivi non definiti. La ragione principale della presente ricerca consiste nel fatto che i predetti principi e norme devono essere applicati anche dal giudice nazionale che si confronti con l’interpretazione di una convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni ratificata e resa esecutiva in Italia, stante il dovere imposto dall’articolo 117 Cost. al legislatore di conformarsi agli obblighi internazionali di matrice pattizia
Arginelli, P., Riflessioni sull’interpretazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE, <<RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO>>, 2016; (4): 148-187 [http://hdl.handle.net/10807/97078]
Riflessioni sull’interpretazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE
Arginelli, Paolo
2016
Abstract
Il presente contributo elabora una ricostruzione dogmatica dei principi ermeneutici di natura consuetudinaria codificati dagli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, con specifico riferimento alla loro applicabilità ai fini dell’interpretazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. All’interno del quadro normativo così delineato sono poi esaminate le specifiche meta-norme interpretative recate dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2, che rinvia all’ordinamento interno dello Stato che applica la convenzione al fine di interpretare termini ivi non definiti. La ragione principale della presente ricerca consiste nel fatto che i predetti principi e norme devono essere applicati anche dal giudice nazionale che si confronti con l’interpretazione di una convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni ratificata e resa esecutiva in Italia, stante il dovere imposto dall’articolo 117 Cost. al legislatore di conformarsi agli obblighi internazionali di matrice pattiziaFile | Dimensione | Formato | |
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