L'ambizioso intento di «garantire la sicurezza delle cure» dichiarato dal disegno di legge in corso di approvazione, nell'intenzione del legislatore, viene condotto attraverso un duplice canale: da un lato, prevedendo una procedura di elaborazione e formalizzazione delle c.d. linee guida, le quali costituirebbero un mezzo per incrementare la qualità delle prestazioni mediche ed uniformare la pratica clinica; dall'altro rimodulando l'ambito della responsabilità del sanitario, attraverso l'eliminazione del riferimento alla colpa lieve, e costruendo una fattispecie di evento ancorata sull'imperizia e sulla valorizzazione delle specificità del contesto operativo. Tuttavia pare che il legislatore non abbia fatto i conti con la tenuta concreta della procedura e i numerosi fattori di complessità già emersi nell'elaborazione delle best practices, nonché dei recenti approdi ermeneutici a cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in materia di colpa medica sotto il vigore dell'art. 3 della legge Balduzzi.
Caputo, P. M., Centonze, F., La risposta penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2016; (4): 1361-1369 [http://hdl.handle.net/10807/96187]
La risposta penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco
Caputo, Pasquale MatteoSecondo
;Centonze, FrancescoPrimo
2017
Abstract
L'ambizioso intento di «garantire la sicurezza delle cure» dichiarato dal disegno di legge in corso di approvazione, nell'intenzione del legislatore, viene condotto attraverso un duplice canale: da un lato, prevedendo una procedura di elaborazione e formalizzazione delle c.d. linee guida, le quali costituirebbero un mezzo per incrementare la qualità delle prestazioni mediche ed uniformare la pratica clinica; dall'altro rimodulando l'ambito della responsabilità del sanitario, attraverso l'eliminazione del riferimento alla colpa lieve, e costruendo una fattispecie di evento ancorata sull'imperizia e sulla valorizzazione delle specificità del contesto operativo. Tuttavia pare che il legislatore non abbia fatto i conti con la tenuta concreta della procedura e i numerosi fattori di complessità già emersi nell'elaborazione delle best practices, nonché dei recenti approdi ermeneutici a cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in materia di colpa medica sotto il vigore dell'art. 3 della legge Balduzzi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.