Il presente commento prende posizione sul tema della rilevanza della concausa naturale (nel caso di specie si trattava di una patologia pregressa del nascituro, vittima poi di un errato intervento ostetrico) ai fini di una riduzione della responsabilità dell’autore della condotta umana che ha contribuito a cagionare l’evento dannoso. Se la sentenza in commento ribadisce l’insegnamento tradizionale, contrario a legittimare, in tali casi, una responsabilità proporzionale, l’a. prende una posizione critica rispetto a tale orientamento restrittivo, considerando che (i) la disciplina di diritto positivo non sembra offrire spunti sicuri in tale senso, persuadendo piuttosto dell’esistenza di un principio che tende a proporzionare la responsabilità all’effettivo apporto causale di ciascuna condotta illecita; (ii) la regola della responsabilità proporzionale, se “gestita” sulla base di un obiettivo accertamento di efficienza causale, non porta ineluttabilmente con sé, come ritiene la sentenza in commento, derive equitative. Siffatte derive, peraltro, non sono affatto estranee alla pronuncia in esame, per cui la patologia pregressa potrebbe essere oggetto di considerazione, nell’ambito del giudizio di quantificazione del danno risarcibile, attivando per l’appunto i canoni equitativi di cui all’art. 1226 cod. civ.
D'Adda, A., Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale: l'apparente ortodossia della suprema corte., <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 2016; (7/8): 1055-1063 [http://hdl.handle.net/10807/93191]
Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale: l'apparente ortodossia della suprema corte.
D'Adda, Alessandro
2016
Abstract
Il presente commento prende posizione sul tema della rilevanza della concausa naturale (nel caso di specie si trattava di una patologia pregressa del nascituro, vittima poi di un errato intervento ostetrico) ai fini di una riduzione della responsabilità dell’autore della condotta umana che ha contribuito a cagionare l’evento dannoso. Se la sentenza in commento ribadisce l’insegnamento tradizionale, contrario a legittimare, in tali casi, una responsabilità proporzionale, l’a. prende una posizione critica rispetto a tale orientamento restrittivo, considerando che (i) la disciplina di diritto positivo non sembra offrire spunti sicuri in tale senso, persuadendo piuttosto dell’esistenza di un principio che tende a proporzionare la responsabilità all’effettivo apporto causale di ciascuna condotta illecita; (ii) la regola della responsabilità proporzionale, se “gestita” sulla base di un obiettivo accertamento di efficienza causale, non porta ineluttabilmente con sé, come ritiene la sentenza in commento, derive equitative. Siffatte derive, peraltro, non sono affatto estranee alla pronuncia in esame, per cui la patologia pregressa potrebbe essere oggetto di considerazione, nell’ambito del giudizio di quantificazione del danno risarcibile, attivando per l’appunto i canoni equitativi di cui all’art. 1226 cod. civ.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.