La sentenza in commento si occupa della nota vicenda dell'unificazione dei ruoli del personale scolastico ATA, in precedenza diviso tra dipendenti degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Il criterio dell'anzianità di servizio, inizialmente adottato dal legislatore per attuare il trasferimento, viene in un secondo momento sostituito dal "maturato economico"; ciò significa che i dipendenti trasferiti conservano la retribuzione goduta in precedenza, ma non conseguono l'aumento in cui, altrimenti, avrebbero potuto sperare e che avrebbe gravato sulle casse dello Stato. L'A., dopo aver ripercorso la vicenda processuale generata da tale situazione, si sofferma sulla decisione della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'interpretazione autentica operata da una norma della legge finanziaria del 2006 che cristallizza il criterio del "maturato economico" a discapito di quello dell'anzianità di servizio. La Consulta, dichiarando infondati i dubbi di costituzionalità, basa la sua decisione, da un lato, su principi affermati già molte volte in tema di leggi retroattive e interpretative; dall'altro, su considerazioni circa lo specifico episodio di interpretazione autentica. Ciò che, ad avviso dell'A., merita di essere segnalato è il fatto che la Corte, giudicando su tale questione, tenta di mettere in campo alcune strategie di contenimento dell'influsso della giurisprudenza europea che, da parecchi anni, ha maturato un atteggiamento critico nei confronti delle leggi retroattive in materia civile, a causa della loro capacità di interferire sia con i giudizi in corso, sia con il godimento dei diritti difesi negli stessi giudizi. In particolare, la Corte fa il punto sul ruolo della CEDU e della giurisprudenza europea nel sistema italiano delle fonti, per concludere che il legislatore, nel caso di specie, si è contenuto entro il margine di apprezzamento che tale giurisprudenza gli lascia. Tuttavia, conclude l'A., la ricostruzione delle ragioni che dovrebbero giustificare la norma in questione non appare molto persuasiva e potrebbe non bastare a Strasburgo.
Massa, M., La "sostanza" della giurisprudenza europea sulle leggi retroattive, <<GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE>>, 2009; 2009 (6): 4679-4691 [http://hdl.handle.net/10807/8975]
La "sostanza" della giurisprudenza europea sulle leggi retroattive
Massa, Michele
2009
Abstract
La sentenza in commento si occupa della nota vicenda dell'unificazione dei ruoli del personale scolastico ATA, in precedenza diviso tra dipendenti degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Il criterio dell'anzianità di servizio, inizialmente adottato dal legislatore per attuare il trasferimento, viene in un secondo momento sostituito dal "maturato economico"; ciò significa che i dipendenti trasferiti conservano la retribuzione goduta in precedenza, ma non conseguono l'aumento in cui, altrimenti, avrebbero potuto sperare e che avrebbe gravato sulle casse dello Stato. L'A., dopo aver ripercorso la vicenda processuale generata da tale situazione, si sofferma sulla decisione della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'interpretazione autentica operata da una norma della legge finanziaria del 2006 che cristallizza il criterio del "maturato economico" a discapito di quello dell'anzianità di servizio. La Consulta, dichiarando infondati i dubbi di costituzionalità, basa la sua decisione, da un lato, su principi affermati già molte volte in tema di leggi retroattive e interpretative; dall'altro, su considerazioni circa lo specifico episodio di interpretazione autentica. Ciò che, ad avviso dell'A., merita di essere segnalato è il fatto che la Corte, giudicando su tale questione, tenta di mettere in campo alcune strategie di contenimento dell'influsso della giurisprudenza europea che, da parecchi anni, ha maturato un atteggiamento critico nei confronti delle leggi retroattive in materia civile, a causa della loro capacità di interferire sia con i giudizi in corso, sia con il godimento dei diritti difesi negli stessi giudizi. In particolare, la Corte fa il punto sul ruolo della CEDU e della giurisprudenza europea nel sistema italiano delle fonti, per concludere che il legislatore, nel caso di specie, si è contenuto entro il margine di apprezzamento che tale giurisprudenza gli lascia. Tuttavia, conclude l'A., la ricostruzione delle ragioni che dovrebbero giustificare la norma in questione non appare molto persuasiva e potrebbe non bastare a Strasburgo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.