La Commissione tributaria provinciale di Milano ha fornito condivisibili chiarimenti sull’istituto della sospensione dei rimborsi: secondo l’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997 la sospensione può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario, anche con sentenza non passata in giudicato, giacché, di fronte ad un accertamento giudiziale circa l’inesistenza del diritto di credito dell’Erario, vengono meno gli effetti che giustificano l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.

Peruzza, D., La sentenza non definitiva favorevole al contribuente preclude la misura cautelare della sospensione del rimborso, <<IL FISCO>>, 2016; (27): 2692-2695 [http://hdl.handle.net/10807/81721]

La sentenza non definitiva favorevole al contribuente preclude la misura cautelare della sospensione del rimborso

Peruzza, Damiano
2016

Abstract

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha fornito condivisibili chiarimenti sull’istituto della sospensione dei rimborsi: secondo l’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997 la sospensione può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario, anche con sentenza non passata in giudicato, giacché, di fronte ad un accertamento giudiziale circa l’inesistenza del diritto di credito dell’Erario, vengono meno gli effetti che giustificano l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.
2016
Italiano
Peruzza, D., La sentenza non definitiva favorevole al contribuente preclude la misura cautelare della sospensione del rimborso, <<IL FISCO>>, 2016; (27): 2692-2695 [http://hdl.handle.net/10807/81721]
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