La Commissione tributaria provinciale di Milano ha fornito condivisibili chiarimenti sull’istituto della sospensione dei rimborsi: secondo l’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997 la sospensione può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario, anche con sentenza non passata in giudicato, giacché, di fronte ad un accertamento giudiziale circa l’inesistenza del diritto di credito dell’Erario, vengono meno gli effetti che giustificano l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.
Peruzza, D., La sentenza non definitiva favorevole al contribuente preclude la misura cautelare della sospensione del rimborso, <<IL FISCO>>, 2016; (27): 2692-2695 [http://hdl.handle.net/10807/81721]
La sentenza non definitiva favorevole al contribuente preclude la misura cautelare della sospensione del rimborso
Peruzza, Damiano
2016
Abstract
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha fornito condivisibili chiarimenti sull’istituto della sospensione dei rimborsi: secondo l’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997 la sospensione può essere disposta nei limiti di quanto deciso dal giudice tributario, anche con sentenza non passata in giudicato, giacché, di fronte ad un accertamento giudiziale circa l’inesistenza del diritto di credito dell’Erario, vengono meno gli effetti che giustificano l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.