L’idoneità ad abusare della credulità popolare non si pone tanto come una caratteristica intrinseca al tipo di attività dell’agente, quanto al modo in cui viene esercitata. Con l’impostura l’agente deve, quindi, cercare di approfittare della credulità popolare, vale a dire della corrività delle persone a prestare fede, derivante da mancanza di cultura, da scarsa intelligenza, da soggezione o inclinazione superstiziosa.
Greco, E., Nota a C. Cass., Sezione I pen., sentenza n. 50092/14 del 14 ottobre 2014 - 1 dicembre 2014 - Pres. Siotto - Rel. ed Est. La Posta, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2015; 2015 (1): 225-234 [https://hdl.handle.net/10807/78721]
Nota a C. Cass., Sezione I pen., sentenza n. 50092/14 del 14 ottobre 2014 - 1 dicembre 2014 - Pres. Siotto - Rel. ed Est. La Posta
Greco, ElianaPrimo
2015
Abstract
L’idoneità ad abusare della credulità popolare non si pone tanto come una caratteristica intrinseca al tipo di attività dell’agente, quanto al modo in cui viene esercitata. Con l’impostura l’agente deve, quindi, cercare di approfittare della credulità popolare, vale a dire della corrività delle persone a prestare fede, derivante da mancanza di cultura, da scarsa intelligenza, da soggezione o inclinazione superstiziosa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.