Per il vuoto strutturale che lo caratterizza, il tipo colposo è stato definito come avente carattere di «incompletezza» e di apertura verso un costante rimando esterno di tipicità, che si traduce nell’irrinunciabilità di un apporto eterointegrativo-cautelare e, cioè, nel necessario ricorso a regole di condotta (positive o, addirittura, prasseologiche) in funzione co-fondativa del fatto tipico. Queste peculiarità danno luogo a problemi notevoli che concernono dapprima il raccordo tra la teoria della colpa e il principio di riserva di legge e, di seguito, il corretto inquadramento delle cautele nella geografia del fatto colposo, l’attrazione delle stesse nello spettro applicativo dell’articolo 2 c.p. e la loro attitudine integratrice anche quando – cristallizzate in fonti subordinate – non si limitino a un apporto specialistico. All’analisi di tali profili – rispetto ai quali il decreto ministeriale in oggetto offre lo spunto per un’attenta riflessione – è volto il presente scritto.
Greco, E., Eterointegrazione cautelare e successione di leggi nelle cadenze strutturali dell’illecito colposo. In particolare: il microsistema degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali delineato dal «decreto palchi»., <<DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO>>, 2016; 2016 (3): 126-155 [https://hdl.handle.net/10807/78713]
Eterointegrazione cautelare e successione di leggi nelle cadenze strutturali dell’illecito colposo. In particolare: il microsistema degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali delineato dal «decreto palchi».
Greco, ElianaPrimo
2016
Abstract
Per il vuoto strutturale che lo caratterizza, il tipo colposo è stato definito come avente carattere di «incompletezza» e di apertura verso un costante rimando esterno di tipicità, che si traduce nell’irrinunciabilità di un apporto eterointegrativo-cautelare e, cioè, nel necessario ricorso a regole di condotta (positive o, addirittura, prasseologiche) in funzione co-fondativa del fatto tipico. Queste peculiarità danno luogo a problemi notevoli che concernono dapprima il raccordo tra la teoria della colpa e il principio di riserva di legge e, di seguito, il corretto inquadramento delle cautele nella geografia del fatto colposo, l’attrazione delle stesse nello spettro applicativo dell’articolo 2 c.p. e la loro attitudine integratrice anche quando – cristallizzate in fonti subordinate – non si limitino a un apporto specialistico. All’analisi di tali profili – rispetto ai quali il decreto ministeriale in oggetto offre lo spunto per un’attenta riflessione – è volto il presente scritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.