L’Autore commenta adesivamente la decisione con cui la Corte di cassazione - ritornando sui suoi passi rispetto a quanto sostenuto nella prima pronuncia successiva alla riforma delle false comunicazioni sociali (L. 27 maggio 2015, n. 69) - riconosce la persistente rilevanza penale delle valutazioni mendaci, in quanto sussumibili sotto il sintagma normativo “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. Ritiene altresì che la mancata riproposizione dell’aggettivo “rilevanti”, in relazione alla condotta commissiva disciplinata all’art. 2622 c.c., sia criticità superabile in via interpretativa ed esprime una posizione critica sull’equiparazione, operata dalla S.C., tra “falso valutativo” e “falso qualitativo”, che sono figure tra loro distinte e non sovrapponibili.
D'Alessandro, F., Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede, e fa bene!, <<DIRITTO PENALE E PROCESSO>>, 2016; (3): 310-323 [http://hdl.handle.net/10807/78317]
Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede, e fa bene!
D'Alessandro, FrancescoPrimo
2016
Abstract
L’Autore commenta adesivamente la decisione con cui la Corte di cassazione - ritornando sui suoi passi rispetto a quanto sostenuto nella prima pronuncia successiva alla riforma delle false comunicazioni sociali (L. 27 maggio 2015, n. 69) - riconosce la persistente rilevanza penale delle valutazioni mendaci, in quanto sussumibili sotto il sintagma normativo “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. Ritiene altresì che la mancata riproposizione dell’aggettivo “rilevanti”, in relazione alla condotta commissiva disciplinata all’art. 2622 c.c., sia criticità superabile in via interpretativa ed esprime una posizione critica sull’equiparazione, operata dalla S.C., tra “falso valutativo” e “falso qualitativo”, che sono figure tra loro distinte e non sovrapponibili.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.