Ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'art. 21, punto 1, della VI direttiva CEE (rifusa poi dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE), solo il prestatore dev'essere considerato debitore dell'IVA nei confronti delle Autorità tributarie. Conseguentemente, i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere it rimborso delle somme indebitamente versate alle Autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata. Questa soluzione non è inficiata dalla normativa nazionale in materia di imposizione diretta, che prevede l'istituto della sostituzione tributaria.

Logozzo, M., La legittimazione al rimborso dell IVA non dovuta compete a chi emette la fattura, <<GT>>, 2007; (7): N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/74200]

La legittimazione al rimborso dell IVA non dovuta compete a chi emette la fattura

Logozzo, Maurizio
2007

Abstract

Ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'art. 21, punto 1, della VI direttiva CEE (rifusa poi dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE), solo il prestatore dev'essere considerato debitore dell'IVA nei confronti delle Autorità tributarie. Conseguentemente, i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere it rimborso delle somme indebitamente versate alle Autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata. Questa soluzione non è inficiata dalla normativa nazionale in materia di imposizione diretta, che prevede l'istituto della sostituzione tributaria.
2007
Italiano
GT
Logozzo, M., La legittimazione al rimborso dell IVA non dovuta compete a chi emette la fattura, <<GT>>, 2007; (7): N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/74200]
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