Ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'art. 21, punto 1, della VI direttiva CEE (rifusa poi dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE), solo il prestatore dev'essere considerato debitore dell'IVA nei confronti delle Autorità tributarie. Conseguentemente, i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere it rimborso delle somme indebitamente versate alle Autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata. Questa soluzione non è inficiata dalla normativa nazionale in materia di imposizione diretta, che prevede l'istituto della sostituzione tributaria.
Logozzo, M., La legittimazione al rimborso dell IVA non dovuta compete a chi emette la fattura, <<GT>>, 2007; (7): N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/74200]
Autori: | |
Titolo: | La legittimazione al rimborso dell IVA non dovuta compete a chi emette la fattura |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Abstract: | Ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'art. 21, punto 1, della VI direttiva CEE (rifusa poi dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE), solo il prestatore dev'essere considerato debitore dell'IVA nei confronti delle Autorità tributarie. Conseguentemente, i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere it rimborso delle somme indebitamente versate alle Autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata. Questa soluzione non è inficiata dalla normativa nazionale in materia di imposizione diretta, che prevede l'istituto della sostituzione tributaria. |
Lingua: | Italiano |
Rivista: | |
Citazione: | Logozzo, M., La legittimazione al rimborso dell IVA non dovuta compete a chi emette la fattura, <<GT>>, 2007; (7): N/A-N/A [http://hdl.handle.net/10807/74200] |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |