Nella sentenza in commento la Corte di cassazione afferma che anche il medico di famiglia è responsabile del rilascio del porto d’armi al paziente affetto da turbe psichiche, se omette di annotare il disturbo mentale del paziente nel certificato anamnestico preliminare agli accertamenti di idoneità effettuati da parte dei competenti medici della ASL.
Di Lello Finuoli, M., Nota a CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27 aprile 2015 - 26 maggio 2015, n. 22041, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2015; (3): 1174-1185 [http://hdl.handle.net/10807/72324]
Nota a CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27 aprile 2015 - 26 maggio 2015, n. 22041
Di Lello Finuoli, Marina
2015
Abstract
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione afferma che anche il medico di famiglia è responsabile del rilascio del porto d’armi al paziente affetto da turbe psichiche, se omette di annotare il disturbo mentale del paziente nel certificato anamnestico preliminare agli accertamenti di idoneità effettuati da parte dei competenti medici della ASL.File in questo prodotto:
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