Nella sentenza in commento la Corte di cassazione afferma che anche il medico di famiglia è responsabile del rilascio del porto d’armi al paziente affetto da turbe psichiche, se omette di annotare il disturbo mentale del paziente nel certificato anamnestico preliminare agli accertamenti di idoneità effettuati da parte dei competenti medici della ASL.
Di Lello Finuoli, M., Nota a CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27 aprile 2015 - 26 maggio 2015, n. 22041, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2015; (3): 1174-1185 [http://hdl.handle.net/10807/72324]
Autori: | |
Titolo: | Nota a CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27 aprile 2015 - 26 maggio 2015, n. 22041 |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Abstract: | Nella sentenza in commento la Corte di cassazione afferma che anche il medico di famiglia è responsabile del rilascio del porto d’armi al paziente affetto da turbe psichiche, se omette di annotare il disturbo mentale del paziente nel certificato anamnestico preliminare agli accertamenti di idoneità effettuati da parte dei competenti medici della ASL. |
Lingua: | Italiano |
Rivista: | |
Citazione: | Di Lello Finuoli, M., Nota a CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27 aprile 2015 - 26 maggio 2015, n. 22041, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2015; (3): 1174-1185 [http://hdl.handle.net/10807/72324] |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |
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