Il tema del diritto a conoscere le proprie origini, quale diritto umano fondamentale, è proclamato in via generale dall’art. 7 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989). Tale norma riconosce al bambino, “nella misura del possibile”, il “diritto di conoscere i suoi genitori e di essere allevato da essi”. È di rilievo anche il successivo art. 8 che impegna gli Stati “a rispettare il diritto del fanciullo alla propria identità”. Dopo la sentenza costituzionale 162/2014 che ha annullato il divieto di “procreazione medicalmente assistita” (PMA) eterologa , già contenuto nell’art. 2/4 della Legge 40/2004 , si è posto il problema se e in quale misura il principio sopra indicato debba essere applicato anche nel caso in cui un figlio sia stato generato mediante PMA con gameti (uno o entrambi) estranei alla coppia. Nel contributo si sostiene che il diritto a conoscere le proprie origini deve essere declinato tenendo conto della diversità di situazioni e delle priorità dei beni/diritti in gioco. Lo stesso discernimento è richiesto per valutare l’anonimato il cui scopo è diverso a seconda del contesto a cui si riferisce e dei diversi titolari di diritti in eventuale conflitto fra loro. In conclusione,nel campo della fecondazione eterologa, a motivo della programmata e concordata modalità generativa, il diritto a conoscere le proprie origini dovrebbe dispiegarsi con la massima intensità, sia rispetto alle situazioni di adozione sia riguardo al caso in cui la madre abbia partorito in anonimato.
Casini, M., Il diritto a conoscere le proprie origini tra fecondazione eterologa, adozione e parto in anonimato, <<MEDICINA E MORALE>>, 2015; (4): 641-661 [http://hdl.handle.net/10807/72049]
Il diritto a conoscere le proprie origini tra fecondazione eterologa, adozione e parto in anonimato
Casini, Marina
2015
Abstract
Il tema del diritto a conoscere le proprie origini, quale diritto umano fondamentale, è proclamato in via generale dall’art. 7 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989). Tale norma riconosce al bambino, “nella misura del possibile”, il “diritto di conoscere i suoi genitori e di essere allevato da essi”. È di rilievo anche il successivo art. 8 che impegna gli Stati “a rispettare il diritto del fanciullo alla propria identità”. Dopo la sentenza costituzionale 162/2014 che ha annullato il divieto di “procreazione medicalmente assistita” (PMA) eterologa , già contenuto nell’art. 2/4 della Legge 40/2004 , si è posto il problema se e in quale misura il principio sopra indicato debba essere applicato anche nel caso in cui un figlio sia stato generato mediante PMA con gameti (uno o entrambi) estranei alla coppia. Nel contributo si sostiene che il diritto a conoscere le proprie origini deve essere declinato tenendo conto della diversità di situazioni e delle priorità dei beni/diritti in gioco. Lo stesso discernimento è richiesto per valutare l’anonimato il cui scopo è diverso a seconda del contesto a cui si riferisce e dei diversi titolari di diritti in eventuale conflitto fra loro. In conclusione,nel campo della fecondazione eterologa, a motivo della programmata e concordata modalità generativa, il diritto a conoscere le proprie origini dovrebbe dispiegarsi con la massima intensità, sia rispetto alle situazioni di adozione sia riguardo al caso in cui la madre abbia partorito in anonimato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.