Rifiuto, sottoprodotto o risorsa? Nonostante le continue evoluzioni legislative in materia, la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto non è sempre così chiara. Il D. Lgs. 205/2010 ha introdotto una ulteriore precisazione rispetto al Codice dell’Ambiente (D. lgs. 152/2006), in particolare relativamente alla definizione di sottoprodotto. Mentre il rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, il sottoprodotto deve soddisfare contemporaneamente una pluralità di requisiti. Deve, infatti, essere originato da un processo di produzione, costituendone parte integrante ma senza esserne lo scopo produttivo primario. Deve essere, con certezza, utilizzato nello stesso o in un successivo processo produttivo o di utilizzo. Deve potere essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento che non rientri nella normale pratica industriale. L’impiego deve essere integrale ed, infine, l’utilizzo previsto deve essere legale, rispettando i vari requisiti legati al prodotto, alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, senza apportare impatti negativi su salute e ambiente. I sottoprodotti, inoltre, devono avere un valore di mercato, con la possibilità, quindi, di essere commercializzati senza vincoli ad un singolo e specifico impiego o, ancora più rischioso, ad un singolo utilizzatore. Il nuovo testo del 2010, prevede anche possano essere adottate, mediante specifici decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle misure per stabilire criteri qualitativi e quantitativi che una sostanza od un oggetto specifico debbano rispettare per essere considerati sottoprodotto e non rifiuto. La normativa rimane, chiaramente, ancora di difficile interpretazione, soprattutto per quanto riguarda i possibili trattamenti prima dell’utilizzo finale. Dopo questa necessaria introduzione sul concetto di sottoprodotti, questo capitolo vuole descrivere la situazione attuale relativa ai sottoprodotti enologici, le possibilità che potrebbero esserci per renderli una risorsa ancora più preziosa, insieme, infine, ad alcune considerazioni di carattere pratico, economico e, ovviamente, legislativo.
Spigno, G., Recupero ed utilizzazione dei sottoprodotti enologici, in Palliotti, A., Poni, S., Silvestroni, O. (ed.), La nuova viticoltura, Edagricole, Bologna 2015: 393- 404 [http://hdl.handle.net/10807/70793]
Recupero ed utilizzazione dei sottoprodotti enologici
Spigno, Giorgia
2015
Abstract
Rifiuto, sottoprodotto o risorsa? Nonostante le continue evoluzioni legislative in materia, la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto non è sempre così chiara. Il D. Lgs. 205/2010 ha introdotto una ulteriore precisazione rispetto al Codice dell’Ambiente (D. lgs. 152/2006), in particolare relativamente alla definizione di sottoprodotto. Mentre il rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, il sottoprodotto deve soddisfare contemporaneamente una pluralità di requisiti. Deve, infatti, essere originato da un processo di produzione, costituendone parte integrante ma senza esserne lo scopo produttivo primario. Deve essere, con certezza, utilizzato nello stesso o in un successivo processo produttivo o di utilizzo. Deve potere essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento che non rientri nella normale pratica industriale. L’impiego deve essere integrale ed, infine, l’utilizzo previsto deve essere legale, rispettando i vari requisiti legati al prodotto, alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, senza apportare impatti negativi su salute e ambiente. I sottoprodotti, inoltre, devono avere un valore di mercato, con la possibilità, quindi, di essere commercializzati senza vincoli ad un singolo e specifico impiego o, ancora più rischioso, ad un singolo utilizzatore. Il nuovo testo del 2010, prevede anche possano essere adottate, mediante specifici decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle misure per stabilire criteri qualitativi e quantitativi che una sostanza od un oggetto specifico debbano rispettare per essere considerati sottoprodotto e non rifiuto. La normativa rimane, chiaramente, ancora di difficile interpretazione, soprattutto per quanto riguarda i possibili trattamenti prima dell’utilizzo finale. Dopo questa necessaria introduzione sul concetto di sottoprodotti, questo capitolo vuole descrivere la situazione attuale relativa ai sottoprodotti enologici, le possibilità che potrebbero esserci per renderli una risorsa ancora più preziosa, insieme, infine, ad alcune considerazioni di carattere pratico, economico e, ovviamente, legislativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.