È possibile sostenere, in caso di decesso di un lavoratore avvenuto per mesotelioma pleurico, che la morte sia dipesa dall’esposizione lavorativa all’amianto, potendosi escludere ogni altro fattore causale in termini di credibilità razionale. Ciò tuttavia è insufficiente a fondare l’affermazione della penale responsabilità di tutti i garanti succedutisi nell’impresa in cui lavorava la persona offesa. Bisognerebbe, infatti, raggiungere, a tal proposito, la prova che, eliminata mentalmente e singolarmente la condotta di ciascun imputato (peraltro responsabile dell’esposizione per brevi periodi), l’evento morte si sarebbe realizzato significativamente dopo il momento in cui si è effettivamente verificato. Tale conclusione sarebbe possibile solo se vi fosse una legge scientifica che provasse il c.d. effetto acceleratore delle esposizioni successive all’avvio del processo cancerogeno, la quale è invece inesistente. In difetto di tale legge la condanna sarebbe inflitta sulla base della mera probabilità dell’effetto acceleratore, presupposto insufficiente ai fini dell’accertamento del nesso causale.
Provera, A., «L’EPIDEMIOLOGIA ÈIMPORTANTE MA NON BASTA»PER L’ACCERTAMENTO DELNESSO CAUSALE.CONSIDERAZIONI A MARGINE DIUNA SENTENZA DEL GUP DIROVERETO, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2015; 2015 (II): 582-596 [http://hdl.handle.net/10807/67620]
«L’EPIDEMIOLOGIA È IMPORTANTE MA NON BASTA» PER L’ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE. CONSIDERAZIONI A MARGINE DI UNA SENTENZA DEL GUP DI ROVERETO
Provera, Alessandro
2015
Abstract
È possibile sostenere, in caso di decesso di un lavoratore avvenuto per mesotelioma pleurico, che la morte sia dipesa dall’esposizione lavorativa all’amianto, potendosi escludere ogni altro fattore causale in termini di credibilità razionale. Ciò tuttavia è insufficiente a fondare l’affermazione della penale responsabilità di tutti i garanti succedutisi nell’impresa in cui lavorava la persona offesa. Bisognerebbe, infatti, raggiungere, a tal proposito, la prova che, eliminata mentalmente e singolarmente la condotta di ciascun imputato (peraltro responsabile dell’esposizione per brevi periodi), l’evento morte si sarebbe realizzato significativamente dopo il momento in cui si è effettivamente verificato. Tale conclusione sarebbe possibile solo se vi fosse una legge scientifica che provasse il c.d. effetto acceleratore delle esposizioni successive all’avvio del processo cancerogeno, la quale è invece inesistente. In difetto di tale legge la condanna sarebbe inflitta sulla base della mera probabilità dell’effetto acceleratore, presupposto insufficiente ai fini dell’accertamento del nesso causale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.