Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato, è necessario raggiungere la prova dell’effettivo contributo causale dato da un soggetto nella commissione del fatto penalmente illecito. È quindi necessario che il giudice di merito dia conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale dell’art. 110 cod. pen. con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
Provera, A., Nota a CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II pen., sentenza n. 2560 del 7 novembre 2014 - 1 dicembre 2014 - Pres. Fiandese - Est e Rel. Verga - P.M. Conf., <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2015; (1): 259-263 [http://hdl.handle.net/10807/67299]
Nota a CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II pen., sentenza n. 2560 del 7 novembre 2014 - 1 dicembre 2014 - Pres. Fiandese - Est e Rel. Verga - P.M. Conf.
Provera, Alessandro
2015
Abstract
Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato, è necessario raggiungere la prova dell’effettivo contributo causale dato da un soggetto nella commissione del fatto penalmente illecito. È quindi necessario che il giudice di merito dia conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale dell’art. 110 cod. pen. con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.