Secondo il T.A.R. Abruzzo nelle gare gestite da una centrale unica di committenza il ruolo di amministrazione aggiudicatrice (e, dunque, di parte necessaria del giudizio) spetta alla centrale medesima e non ai singoli Comuni convenzionati. A diversa conclusione, secondo la giurisprudenza, bisogna invece pervenire con riferimento a quei moduli organizzativi finalizzati pur sempre a forme di acquisto centralizzate, ma non “istituzionalizzati”. Tuttavia, dietro l’apparente chiarezza del quadro giurisprudenziale di riferimento si celano numerosi problemi sia di ordine processuale, soprattutto con riferimento all’individuazione delle parti necessarie del giudizio, sia di ordine sostanziale, specialmente per quanto concerne l’individuazione del soggetto cui sono attribuiti i poteri di autotutela
Cerbo, P., Appalti stipulati dalle centrali di committenza: questioni processuali e sostanziali, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2015; 2015 (Febbraio): 447-452 [http://hdl.handle.net/10807/65516]
Appalti stipulati dalle centrali di committenza: questioni processuali e sostanziali
Cerbo, Pasquale
2015
Abstract
Secondo il T.A.R. Abruzzo nelle gare gestite da una centrale unica di committenza il ruolo di amministrazione aggiudicatrice (e, dunque, di parte necessaria del giudizio) spetta alla centrale medesima e non ai singoli Comuni convenzionati. A diversa conclusione, secondo la giurisprudenza, bisogna invece pervenire con riferimento a quei moduli organizzativi finalizzati pur sempre a forme di acquisto centralizzate, ma non “istituzionalizzati”. Tuttavia, dietro l’apparente chiarezza del quadro giurisprudenziale di riferimento si celano numerosi problemi sia di ordine processuale, soprattutto con riferimento all’individuazione delle parti necessarie del giudizio, sia di ordine sostanziale, specialmente per quanto concerne l’individuazione del soggetto cui sono attribuiti i poteri di autotutelaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.