Muovendo dalla constatazione di come la condotta illecita tenuta nella consapevolezza della sua pericolosità, ma non al fine di cagionare l’evento offensivo che abbia prodotto, ben raramente comporti un rischio ex ante elevato di causazione del medesimo e manifesti un atteggiamento psicologico davvero distinguibile dalla colpa cosciente, il contributo argomenta circa la possibilità di un superamento della categoria rappresentata dal dolo eventuale: categoria che, rispondendo a (supposte) esigenze di esemplarità sanzionatoria o all’intento di allargare l’ambito della punibilità di delitti rilevanti solo a titolo di dolo, ha finito per ostacolare forme d’intervento del legislatore maggiormente efficienti dal punto di vista preventivo, riferibili, soprattutto, al controllo delle condotte pericolose. Si evidenzia, peraltro, come, fin quando la nozione di dolo eventuale venga utilizzata, essa esiga l’accertamento di uno stato psicologico effettivo, non sostituibile attraverso giudizi normativi, e come l’unico stato psicologico realmente diverso dalla intenzione e dalla mera consapevolezza del rischio sia quello che viene colto nel dolo diretto e attraverso un’applicazione rigorosa della formula di Frank, della quale si motiva la validità in rapporto ad alcune tradizionali obiezioni critiche.
Eusebi, L., Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), <<DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO>>, 2014; (1): 118-127 [http://hdl.handle.net/10807/62827]
Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)
Eusebi, Luciano
2014
Abstract
Muovendo dalla constatazione di come la condotta illecita tenuta nella consapevolezza della sua pericolosità, ma non al fine di cagionare l’evento offensivo che abbia prodotto, ben raramente comporti un rischio ex ante elevato di causazione del medesimo e manifesti un atteggiamento psicologico davvero distinguibile dalla colpa cosciente, il contributo argomenta circa la possibilità di un superamento della categoria rappresentata dal dolo eventuale: categoria che, rispondendo a (supposte) esigenze di esemplarità sanzionatoria o all’intento di allargare l’ambito della punibilità di delitti rilevanti solo a titolo di dolo, ha finito per ostacolare forme d’intervento del legislatore maggiormente efficienti dal punto di vista preventivo, riferibili, soprattutto, al controllo delle condotte pericolose. Si evidenzia, peraltro, come, fin quando la nozione di dolo eventuale venga utilizzata, essa esiga l’accertamento di uno stato psicologico effettivo, non sostituibile attraverso giudizi normativi, e come l’unico stato psicologico realmente diverso dalla intenzione e dalla mera consapevolezza del rischio sia quello che viene colto nel dolo diretto e attraverso un’applicazione rigorosa della formula di Frank, della quale si motiva la validità in rapporto ad alcune tradizionali obiezioni critiche.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.