La Corte Costituzionale conferma gli elementi della giurisprudenza formatasi sull'interpretazione della l. n. 210: il diritto all'indennizzo deve essere riconosciuto anche ove non sia presente un vero e proprio obbligo a ricevere un trattamento sanitario, ma anche quando la vaccinazione, pur non obbligatoria, è altamente e caldamente raccomandata dalla comunità sociale. Sul piano della costituzionalità si perviene alle stesse conclusioni cui era giunto il Tribunale di Rimini che aveva optato per un'interpretazione estensiva del sistema indennitario previsto dalla l. n. 210.
Ponzanelli, G., L’indennizzo ex lege 210 dovuto anche in assenza di un vero e proprio obbligo a sottoporsi ad un trattamento sanitario, <<DANNO E RESPONSABILITÀ>>, 2012; (11): 1069-1070 [http://hdl.handle.net/10807/62501]
L’indennizzo ex lege 210 dovuto anche in assenza di un vero e proprio obbligo a sottoporsi ad un trattamento sanitario
Ponzanelli, Giulio
2012
Abstract
La Corte Costituzionale conferma gli elementi della giurisprudenza formatasi sull'interpretazione della l. n. 210: il diritto all'indennizzo deve essere riconosciuto anche ove non sia presente un vero e proprio obbligo a ricevere un trattamento sanitario, ma anche quando la vaccinazione, pur non obbligatoria, è altamente e caldamente raccomandata dalla comunità sociale. Sul piano della costituzionalità si perviene alle stesse conclusioni cui era giunto il Tribunale di Rimini che aveva optato per un'interpretazione estensiva del sistema indennitario previsto dalla l. n. 210.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.