L'attività di vigilanza della Consob in materia di riconoscimento di un prospetto redatto in un altro Stato membro dell'Unione Europea e già sottoposto al vaglio della competente Autorità di controllo è limitata all'esame della rispondenza dei dati presenti nel prospetto con quelli previsti dalla legge per il riconoscimento, ad eccezione di un limitato potere integrativo in merito a dati specifici del mercato italiano.La posizione vantata dai risparmiatori in caso di omesso o erroneo esercizio dell'attività di vigilanza da parte della Consob è di diritto soggettivo.Il termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di risarcimento danno per omesso o erroneo esercizio dei poteri di vigilanza decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno nella sua obiettività, divenendo conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza dal danneggiato.
Houben, M., Nota a Trib. Roma 30 gennaio 2007, <<BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO>>, 2009; LXXIII (2): 623-659 [http://hdl.handle.net/10807/62198]
Autori: | |
Titolo: | Nota a Trib. Roma 30 gennaio 2007 |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Abstract: | L'attività di vigilanza della Consob in materia di riconoscimento di un prospetto redatto in un altro Stato membro dell'Unione Europea e già sottoposto al vaglio della competente Autorità di controllo è limitata all'esame della rispondenza dei dati presenti nel prospetto con quelli previsti dalla legge per il riconoscimento, ad eccezione di un limitato potere integrativo in merito a dati specifici del mercato italiano.La posizione vantata dai risparmiatori in caso di omesso o erroneo esercizio dell'attività di vigilanza da parte della Consob è di diritto soggettivo.Il termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di risarcimento danno per omesso o erroneo esercizio dei poteri di vigilanza decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno nella sua obiettività, divenendo conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza dal danneggiato. |
Lingua: | Italiano |
Rivista: | |
Citazione: | Houben, M., Nota a Trib. Roma 30 gennaio 2007, <<BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO>>, 2009; LXXIII (2): 623-659 [http://hdl.handle.net/10807/62198] |
Appare nelle tipologie: | Articolo in rivista, Nota a sentenza |