L'autrice commenta la sentenza con cui è stato statuito che "la trasmissione di un programma televisivo all’interno di un servizio di video on demand (che offra cioè all’utente la possibilità di accedere al programma desiderato nel momento e dal luogo da esso scelti ma non anche di effettuarne il downloading) non integra una messa a disposizione ex art. 80 2 lett.d) l.a. ma una comunicazione al pubblico ex art. 80.2 lett.c) l.a., con il correlativo diritto dell’artista al compenso nelle ipotesi previste dallo stesso art. 80.2 lett. c) l.a.".
Alvanini, S., Nota a Trib. Milano, 14 aprile 2010, <<AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO>>, 2011; (1): 728-733 [http://hdl.handle.net/10807/61440]
Nota a Trib. Milano, 14 aprile 2010
Alvanini, Sara
2011
Abstract
L'autrice commenta la sentenza con cui è stato statuito che "la trasmissione di un programma televisivo all’interno di un servizio di video on demand (che offra cioè all’utente la possibilità di accedere al programma desiderato nel momento e dal luogo da esso scelti ma non anche di effettuarne il downloading) non integra una messa a disposizione ex art. 80 2 lett.d) l.a. ma una comunicazione al pubblico ex art. 80.2 lett.c) l.a., con il correlativo diritto dell’artista al compenso nelle ipotesi previste dallo stesso art. 80.2 lett. c) l.a.".I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.