L'autrice commenta l'ordinanza con cui è stato statuito che "Non è tutelabile in via cautelare, per assenza di periculum in mora, un preteso diritto di un organizzatore di manifestazione sportiva nei confronti di un’organizzazione terza, che ha rinunciato ad organizzare la manifestazione pretesamente lesiva dei diritti azionati" e che "una federazione sportiva affiliata al CONI non assume la qualità di imprenditore e non è legittimata ad agire in concorrenza sleale".
Alvanini, S., Nota a Trib. Bologna, ordinanza 2 settembre 2010, <<AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO>>, 2011; (1): 805-809 [http://hdl.handle.net/10807/61419]
Nota a Trib. Bologna, ordinanza 2 settembre 2010
Alvanini, Sara
2011
Abstract
L'autrice commenta l'ordinanza con cui è stato statuito che "Non è tutelabile in via cautelare, per assenza di periculum in mora, un preteso diritto di un organizzatore di manifestazione sportiva nei confronti di un’organizzazione terza, che ha rinunciato ad organizzare la manifestazione pretesamente lesiva dei diritti azionati" e che "una federazione sportiva affiliata al CONI non assume la qualità di imprenditore e non è legittimata ad agire in concorrenza sleale".I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.