L'Adunanza plenaria ritiene che, in presenza di ragioni di connessione, i principi di concentrazione e di pregiudizialità cronologica e logico-giuridica giustifichino l’attrazione del ricorso per motivi aggiunti, con il quale sia impugnato un atto sopravvenuto nel corso del giudizio, alla competenza del Tar adito col ricorso iniziale. Il giudizio sull’atto applicativo, o consequenziale, rientrante nella competenza territoriale di un Tar sulla base dei criteri generali previsti dall’art. 13 cod. proc. amm., è attratto per connessione alla competenza del Tar che sia già competente, sulla base dei medesimi criteri, a pronunciarsi sull’impugnazione dell’atto presupposto. Applicando questo principio al caso concreto, però, l’Adunanza plenaria ha finito con l’escludere che la controversia sull’atto sopravvenuto nel corso del giudizio rientrasse tra quelle devolute alla competenza funzionale, ai sensi dell’art. 14 cod. proc. amm. Questa conclusione solleva alcuni problemi, sia con riferimento al caso deciso sia di ordine generale.

D'Angelo, G., Il riparto della competenza nel codice del processo amministrativo: un dibattito ancora aperto, <<IL FORO ITALIANO>>, 2014; (Aprile): 248-252 [http://hdl.handle.net/10807/58451]

Il riparto della competenza nel codice del processo amministrativo: un dibattito ancora aperto

D'Angelo, Giovanni
2014

Abstract

L'Adunanza plenaria ritiene che, in presenza di ragioni di connessione, i principi di concentrazione e di pregiudizialità cronologica e logico-giuridica giustifichino l’attrazione del ricorso per motivi aggiunti, con il quale sia impugnato un atto sopravvenuto nel corso del giudizio, alla competenza del Tar adito col ricorso iniziale. Il giudizio sull’atto applicativo, o consequenziale, rientrante nella competenza territoriale di un Tar sulla base dei criteri generali previsti dall’art. 13 cod. proc. amm., è attratto per connessione alla competenza del Tar che sia già competente, sulla base dei medesimi criteri, a pronunciarsi sull’impugnazione dell’atto presupposto. Applicando questo principio al caso concreto, però, l’Adunanza plenaria ha finito con l’escludere che la controversia sull’atto sopravvenuto nel corso del giudizio rientrasse tra quelle devolute alla competenza funzionale, ai sensi dell’art. 14 cod. proc. amm. Questa conclusione solleva alcuni problemi, sia con riferimento al caso deciso sia di ordine generale.
2014
Italiano
D'Angelo, G., Il riparto della competenza nel codice del processo amministrativo: un dibattito ancora aperto, <<IL FORO ITALIANO>>, 2014; (Aprile): 248-252 [http://hdl.handle.net/10807/58451]
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