La Corte di cassazione in queste importanti sentenze ha stabilito che chi guida l'équipe chirurgica sia titolare di una posizione di garanzia verso il paziente che, per quanto delegabile, non si esaurisce con l'uscita dalla sala operatoria: nella fase successiva chi ha coordinato l'intervento deve sempre controllare che al paziente sia assicurata l'assistenza del caso, fornendo le indicazioni terapeutiche necessarie. La Cassazione ha altresì ritenuto che le gravi omissioni del personale medico alle cui cure sia affidato il paziente nel decorso post-operatorio non escludano la responsabilità del capo équipe che a sua volta sia stato negligente. Il principio di affidamento non opera, infatti, allorché a colui che lo invoca possa essere mosso un rimprovero a titolo di colpa. Nell'ambito dell'attività medica in équipe ogni sanitario ha l'obbligo di di conoscere e porre rimedio all'altrui errore qualora sia evidente e non settoriale.

Provera, A., Nota alle sentenze Cassazione, sezione IV pen., 12 febbraio 2010 - 1 giugno 2010, n. 20584 e Cassazione, sezione IV pen., 2 aprile 2010 - 25 maggio 2010, n. 196372, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2011; (3): 817-824 [http://hdl.handle.net/10807/57543]

Nota alle sentenze Cassazione, sezione IV pen., 12 febbraio 2010 - 1 giugno 2010, n. 20584 e Cassazione, sezione IV pen., 2 aprile 2010 - 25 maggio 2010, n. 196372

Provera, Alessandro
2011

Abstract

La Corte di cassazione in queste importanti sentenze ha stabilito che chi guida l'équipe chirurgica sia titolare di una posizione di garanzia verso il paziente che, per quanto delegabile, non si esaurisce con l'uscita dalla sala operatoria: nella fase successiva chi ha coordinato l'intervento deve sempre controllare che al paziente sia assicurata l'assistenza del caso, fornendo le indicazioni terapeutiche necessarie. La Cassazione ha altresì ritenuto che le gravi omissioni del personale medico alle cui cure sia affidato il paziente nel decorso post-operatorio non escludano la responsabilità del capo équipe che a sua volta sia stato negligente. Il principio di affidamento non opera, infatti, allorché a colui che lo invoca possa essere mosso un rimprovero a titolo di colpa. Nell'ambito dell'attività medica in équipe ogni sanitario ha l'obbligo di di conoscere e porre rimedio all'altrui errore qualora sia evidente e non settoriale.
2011
Italiano
Provera, A., Nota alle sentenze Cassazione, sezione IV pen., 12 febbraio 2010 - 1 giugno 2010, n. 20584 e Cassazione, sezione IV pen., 2 aprile 2010 - 25 maggio 2010, n. 196372, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2011; (3): 817-824 [http://hdl.handle.net/10807/57543]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/57543
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact