Il responsabile dell’Unità operativa di Manutenzione della Asl risponde del reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. qualora abbia omesso l’intervento manutentivo o, in caso d’impossibilità di una efficace opera manutentiva, dovuta a ragioni pratiche o giuridiche, non abbia provveduto a segnalare alla direzione dell’ASL l’urgente necessità di sgombrare i locali che minacciano rovina, risultando irrilevante l’individuazione della causa o delle cause della rovina dell’immobile. Non esclude la responsabilità per il reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. l’eventuale rapporto civilistico intercorso tra il soggetto obbligato alla manutenzione e imprese appaltatrici che eseguirono lavori nell’immobile. Invero, quali che siano gli obblighi dell’appaltatore in caso di consegna anticipata di parte dell’opera, derivanti da vizi della stessa, non può essere messo in dubbio che il committente, il quale riceve il fabbricato, assume, per ciò stesso, la funzione di garante nei confronti dei soggetti che il detto fabbricato frequenteranno o in esso, addirittura, stazioneranno in permanenza. La responsabilità del soggetto obbligato alla manutenzione non è esclusa nel caso in cui abbia concesso in comodato l’immobile, siccome l’art. 1808 c.c. pone a carico del comodatario le spese necessarie per l’uso della cosa (ad esempio canoni per corrente elettrica, acqua, riscaldamenti) e l’anticipo delle spese straordinarie, necessarie e urgenti sostenute per la conservazione della stessa, ma in nulla elide l’obbligo del proprietario di garantire (artt. 2051 e 2053, c.c.) i terzi dai danni che dalla cosa derivino.

Provera, A., Nota a sentenza Cassazione, sezione IV pen., 22 novembre 2011 - 22 gennaio 2013, n. 3290, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2013; (2): 929-932 [http://hdl.handle.net/10807/57539]

Nota a sentenza Cassazione, sezione IV pen., 22 novembre 2011 - 22 gennaio 2013, n. 3290

Provera, Alessandro
2013

Abstract

Il responsabile dell’Unità operativa di Manutenzione della Asl risponde del reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. qualora abbia omesso l’intervento manutentivo o, in caso d’impossibilità di una efficace opera manutentiva, dovuta a ragioni pratiche o giuridiche, non abbia provveduto a segnalare alla direzione dell’ASL l’urgente necessità di sgombrare i locali che minacciano rovina, risultando irrilevante l’individuazione della causa o delle cause della rovina dell’immobile. Non esclude la responsabilità per il reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. l’eventuale rapporto civilistico intercorso tra il soggetto obbligato alla manutenzione e imprese appaltatrici che eseguirono lavori nell’immobile. Invero, quali che siano gli obblighi dell’appaltatore in caso di consegna anticipata di parte dell’opera, derivanti da vizi della stessa, non può essere messo in dubbio che il committente, il quale riceve il fabbricato, assume, per ciò stesso, la funzione di garante nei confronti dei soggetti che il detto fabbricato frequenteranno o in esso, addirittura, stazioneranno in permanenza. La responsabilità del soggetto obbligato alla manutenzione non è esclusa nel caso in cui abbia concesso in comodato l’immobile, siccome l’art. 1808 c.c. pone a carico del comodatario le spese necessarie per l’uso della cosa (ad esempio canoni per corrente elettrica, acqua, riscaldamenti) e l’anticipo delle spese straordinarie, necessarie e urgenti sostenute per la conservazione della stessa, ma in nulla elide l’obbligo del proprietario di garantire (artt. 2051 e 2053, c.c.) i terzi dai danni che dalla cosa derivino.
2013
Italiano
Provera, A., Nota a sentenza Cassazione, sezione IV pen., 22 novembre 2011 - 22 gennaio 2013, n. 3290, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2013; (2): 929-932 [http://hdl.handle.net/10807/57539]
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