Seconda la Suprema Corte, risponde del reato di cui all’art. 609 bis c.p. il medico che, in violazione dei doveri connessi alla sua funzione di medico incaricato di compiere la visita fiscale presso il domicilio della lavoratrice, approfittando della sorpresa della vittima e della fiducia riposta in ragione del ruolo, con violenza la costringe a subire atti sessuali. In tali casi, è ben possibile che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, co. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la presenza di riscontri esterni
Seregni, F. G., Cass., sez. III pen., 27 giugno 2012, n. 40143, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2013; (Gennaio): 371-381 [http://hdl.handle.net/10807/57452]
Cass., sez. III pen., 27 giugno 2012, n. 40143
Seregni, Fabio Gino
2013
Abstract
Seconda la Suprema Corte, risponde del reato di cui all’art. 609 bis c.p. il medico che, in violazione dei doveri connessi alla sua funzione di medico incaricato di compiere la visita fiscale presso il domicilio della lavoratrice, approfittando della sorpresa della vittima e della fiducia riposta in ragione del ruolo, con violenza la costringe a subire atti sessuali. In tali casi, è ben possibile che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, co. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la presenza di riscontri esterniI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.