Il principio desumibile dall'art. 2087 c.c., ribadito dall'art. 18, comma 3-bis d.lgs. n. 81 del 2008 è che il datore di lavoro, oltre ad assolvere ai propri obblighi, debba vigilare sull'adempimento dei doveri dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente. Resta, tuttavia, ferma l'esclusiva responsabilità dei predetti soggetti per la mancata attuazione dei loro obblighi, allorché quest'ultima sia dovuta unicamente a costoro, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro. Altrimenti opinando, la responsabilità del datore di lavoro dipenderebbe dalla mera sussistenza della posizione di garanzia preordinata alla tutela della salute dei lavoratori, senza essere accertata alcuna inosservanza di una specifica regola cautelare finalizzata a impedire un evento prevedibile.

Provera, A., Commento alla sentenza Cassazione, sez. IV pen., 13 luglio 2011 - 21 settembre 2011, n. 1239, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2012; (4-5): 1233-1236 [http://hdl.handle.net/10807/57352]

Commento alla sentenza Cassazione, sez. IV pen., 13 luglio 2011 - 21 settembre 2011, n. 1239

Provera, Alessandro
2012

Abstract

Il principio desumibile dall'art. 2087 c.c., ribadito dall'art. 18, comma 3-bis d.lgs. n. 81 del 2008 è che il datore di lavoro, oltre ad assolvere ai propri obblighi, debba vigilare sull'adempimento dei doveri dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente. Resta, tuttavia, ferma l'esclusiva responsabilità dei predetti soggetti per la mancata attuazione dei loro obblighi, allorché quest'ultima sia dovuta unicamente a costoro, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro. Altrimenti opinando, la responsabilità del datore di lavoro dipenderebbe dalla mera sussistenza della posizione di garanzia preordinata alla tutela della salute dei lavoratori, senza essere accertata alcuna inosservanza di una specifica regola cautelare finalizzata a impedire un evento prevedibile.
2012
Italiano
Provera, A., Commento alla sentenza Cassazione, sez. IV pen., 13 luglio 2011 - 21 settembre 2011, n. 1239, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2012; (4-5): 1233-1236 [http://hdl.handle.net/10807/57352]
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