Con la presente sentenza la Corte di cassazione ha specificato che la ricetta medica abbia natura giuridica complessa di certificato e autorizzazione. Commette, pertanto, il delitto di falso ideologico in certificati ai sensi dell'art. 480 c.p. il medico che consegni ricettari di prescrizioni firmati in bianco in ogni foglio e con il proprio timbro al farmacista. Rispondono di esercizio abusivo della professione medica i farmacisti che compilino ricette rilasciate e firmate in bianco dal medico.
Provera, A., Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 febbraio 2011 - 31 marzo 2011, n. 13315, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2011; (2): 505-508 [http://hdl.handle.net/10807/57335]
Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 febbraio 2011 - 31 marzo 2011, n. 13315
Provera, Alessandro
2011
Abstract
Con la presente sentenza la Corte di cassazione ha specificato che la ricetta medica abbia natura giuridica complessa di certificato e autorizzazione. Commette, pertanto, il delitto di falso ideologico in certificati ai sensi dell'art. 480 c.p. il medico che consegni ricettari di prescrizioni firmati in bianco in ogni foglio e con il proprio timbro al farmacista. Rispondono di esercizio abusivo della professione medica i farmacisti che compilino ricette rilasciate e firmate in bianco dal medico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.