La pronuncia emessa nell'ambito di un celebre scandalo sanitario pugliese, si segnala per alcune importanti affermazioni in tema di associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti. In primo luogo si afferma che il carattere aperto e indeterminato dell'accordo criminoso, destinato a durare nel tempo, giustifichi l'ipotesi di reato associativo e non del mero concorso di persone nel reato. Altro aspetto importante della pronuncia è la precisazione che ai sensi dell'art. 353 c.p. non sussista una gara allorché, dopo aver invitato i singoli potenziali contraenti a presentare le proprie offerte, l'amministrazione resti comunque libera di scegliere il proprio contraente secondo i criteri di convenienza e opportunità propri della contrattazione tra privati.
Provera, A., Nota a Cass., sez. VI pen., 24 maggio 2011 - 12 luglio 2011, n. 29581, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2011; 2011 (1): 1743-1751 [http://hdl.handle.net/10807/57238]
Nota a Cass., sez. VI pen., 24 maggio 2011 - 12 luglio 2011, n. 29581
Provera, Alessandro
2011
Abstract
La pronuncia emessa nell'ambito di un celebre scandalo sanitario pugliese, si segnala per alcune importanti affermazioni in tema di associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti. In primo luogo si afferma che il carattere aperto e indeterminato dell'accordo criminoso, destinato a durare nel tempo, giustifichi l'ipotesi di reato associativo e non del mero concorso di persone nel reato. Altro aspetto importante della pronuncia è la precisazione che ai sensi dell'art. 353 c.p. non sussista una gara allorché, dopo aver invitato i singoli potenziali contraenti a presentare le proprie offerte, l'amministrazione resti comunque libera di scegliere il proprio contraente secondo i criteri di convenienza e opportunità propri della contrattazione tra privati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.