La Corte di cassazione ha stabilito con la presente sentenza che il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza dell’ufficio a cui appartiene l’ipotetico corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata. Non commette dunque il reato di cui all’art. 318, comma 2, c.p., il Sindaco che segnala all’Asl un medico permettendogli di essere trasferito di città. La raccomandazione è condotta che esula dalla nozione di atto di ufficio; trattasi di condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta pertanto l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente. Il contributo, inoltre, si sofferma anche su alcuni aspetti di diritto intertemporale che, pur non essendo trattati dalla pronuncia, vengono resi imprescindibili dall'entrata in vigore della legge "Severino", la l. n. 190 del 2012. Da sottolineare, infatti, che a fronte di questa riforma l'articolo 318 c.p. non fa più riferimento all'"atto d'ufficio", bensì alla funzione esercitata.

Provera, A., Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 marzo 2012 - 4 ottobre 2012, n. 38762., <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2013; (1): 352-357 [http://hdl.handle.net/10807/57234]

Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 marzo 2012 - 4 ottobre 2012, n. 38762.

Provera, Alessandro
2013

Abstract

La Corte di cassazione ha stabilito con la presente sentenza che il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza dell’ufficio a cui appartiene l’ipotetico corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata. Non commette dunque il reato di cui all’art. 318, comma 2, c.p., il Sindaco che segnala all’Asl un medico permettendogli di essere trasferito di città. La raccomandazione è condotta che esula dalla nozione di atto di ufficio; trattasi di condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta pertanto l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente. Il contributo, inoltre, si sofferma anche su alcuni aspetti di diritto intertemporale che, pur non essendo trattati dalla pronuncia, vengono resi imprescindibili dall'entrata in vigore della legge "Severino", la l. n. 190 del 2012. Da sottolineare, infatti, che a fronte di questa riforma l'articolo 318 c.p. non fa più riferimento all'"atto d'ufficio", bensì alla funzione esercitata.
2013
Italiano
Provera, A., Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 marzo 2012 - 4 ottobre 2012, n. 38762., <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2013; (1): 352-357 [http://hdl.handle.net/10807/57234]
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