Con la sentenza in commento la Corte di cassazione stabilisce che nelle ipotesi di trattamenti sanitari volontari, non ricorrendo le condizioni per la protrazione del ricovero del paziente psichiatrico e per disporre un trattamento sanitario obbligatorio, lo psichiatra non può trattenere il paziente contro la sua volontà in ospedale. La richiesta di trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale, infatti, è legittima solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dal paziente e se non sussistano le condizioni che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. In assenza di tali presupposti e di finalità terapeutiche, lo psichiatra che dimette il paziente non commette il delitto di omissione di atti d’ufficio.

Di Lello Finuoli, M., Nota a Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 18504 del 15 febbraio - 15 maggio 2012, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2012; (4): 1707-1711 [http://hdl.handle.net/10807/57003]

Nota a Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 18504 del 15 febbraio - 15 maggio 2012

Di Lello Finuoli, Marina
2012

Abstract

Con la sentenza in commento la Corte di cassazione stabilisce che nelle ipotesi di trattamenti sanitari volontari, non ricorrendo le condizioni per la protrazione del ricovero del paziente psichiatrico e per disporre un trattamento sanitario obbligatorio, lo psichiatra non può trattenere il paziente contro la sua volontà in ospedale. La richiesta di trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale, infatti, è legittima solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dal paziente e se non sussistano le condizioni che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. In assenza di tali presupposti e di finalità terapeutiche, lo psichiatra che dimette il paziente non commette il delitto di omissione di atti d’ufficio.
2012
Italiano
Di Lello Finuoli, M., Nota a Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 18504 del 15 febbraio - 15 maggio 2012, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2012; (4): 1707-1711 [http://hdl.handle.net/10807/57003]
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