Con le sentenze in commento la Corte di cassazione stabilisce che in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Di Lello Finuoli, M., Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 10615 del 4 dicembre 2012 - 7 marzo 2013 e Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 9457 del 20 novembre 2012 - 27 febbraio 2013, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2013; (3): 1449-1462 [http://hdl.handle.net/10807/56941]
Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 10615 del 4 dicembre 2012 - 7 marzo 2013 e Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 9457 del 20 novembre 2012 - 27 febbraio 2013
Di Lello Finuoli, Marina
2013
Abstract
Con le sentenze in commento la Corte di cassazione stabilisce che in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.