La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, chiarisce che per l’accertamento del delitto di rifiuto di atti d’ufficio nell’espletamento dell’attività di “Servizio del 118” è irrilevante che la morte di chi richiede il soccorso sia praticamente inevitabile. La funzione dell’intervento del “118”, infatti, non deve essere limitata ai presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una “presenza terapeutica” o “lenitiva del dolore”. L’obbligo d’intervento, diretto ad assicurare al paziente l’assistenza sanitaria, riguarda tanto la salute fisica che quella psichica e comprende anche la necessità di alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale.
Di Lello Finuoli, M., Nota a Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 672 del 5 aprile 2013 - 8 maggio 2013, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2013; (4): 1952-1962 [http://hdl.handle.net/10807/56937]
Nota a Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 672 del 5 aprile 2013 - 8 maggio 2013
Di Lello Finuoli, Marina
2013
Abstract
La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, chiarisce che per l’accertamento del delitto di rifiuto di atti d’ufficio nell’espletamento dell’attività di “Servizio del 118” è irrilevante che la morte di chi richiede il soccorso sia praticamente inevitabile. La funzione dell’intervento del “118”, infatti, non deve essere limitata ai presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una “presenza terapeutica” o “lenitiva del dolore”. L’obbligo d’intervento, diretto ad assicurare al paziente l’assistenza sanitaria, riguarda tanto la salute fisica che quella psichica e comprende anche la necessità di alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.