Con la decisione in esame la Cassazione stabilisce che l'accettazione di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità. Da ciò deriva l’instaurarsi di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti ricoverati a carico del direttore amministrativo dell’ente, nonché dei dipendenti della struttura addetti al controllo dei degenti.
Amato, D., Nota redazionale a Cass. Pen., sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 23661, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2013; (4): 1945-1952 [http://hdl.handle.net/10807/56933]
Nota redazionale a Cass. Pen., sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 23661
Amato, Davide
2013
Abstract
Con la decisione in esame la Cassazione stabilisce che l'accettazione di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità. Da ciò deriva l’instaurarsi di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti ricoverati a carico del direttore amministrativo dell’ente, nonché dei dipendenti della struttura addetti al controllo dei degenti.File in questo prodotto:
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