Con la sentenza n. 147/2012 la Corte Costituzionale interviene in tema di dimensionamento scolastico e di competenza concorrente regionale in materia di istruzione accogliendo i ricorsi promossi da sette regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia) con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione dell’art. 19, comma 4 del decreto legge n. 98/2011 e s.m.i. e dichiarando invece non fondata la questione di legittimità dell’art. 19, comma 5 del medesimo d.l. n. 98/2011 e s.m.i.. Tale sentenza rappresenta, per diversi aspetti, la metafora del modo in cui la Corte Costituzionale ha interpretato la materia dell’istruzione successivamente all’approvazione del Tit. V Cost.. La dichiarazione di incostituzionalità delle previsioni con cui viene disposta un’aggregazione obbligatoria delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria in istituti comprensivi, poteva apparire prevedibile alla luce dei criteri di riparto delle competenze rinvenibili nel Titolo V Cost. e dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale. Diverse perplessità suscita invece l’esito cui giunge la Corte Costituzionale nel dichiarare l’infondatezza della previsione con cui il legislatore ha previsto che le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400) unità non possano essere affidate a “dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato” dovendo essere “conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.

Rinaldi, P. G., Il dimensionamento scolastico e la competenza concorrente regionale in materia di istruzione: una conferma (attesa) e un pericolo non evitato, <<LE REGIONI>>, 2012; 5-6/2012, (settembre-dicembre) (Settembre): 1124-1135. [doi:DOI: 10.1443/74074] [http://hdl.handle.net/10807/49398]

Il dimensionamento scolastico e la competenza concorrente regionale in materia di istruzione: una conferma (attesa) e un pericolo non evitato

Rinaldi, Pio Giuseppe
2012

Abstract

Con la sentenza n. 147/2012 la Corte Costituzionale interviene in tema di dimensionamento scolastico e di competenza concorrente regionale in materia di istruzione accogliendo i ricorsi promossi da sette regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia) con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione dell’art. 19, comma 4 del decreto legge n. 98/2011 e s.m.i. e dichiarando invece non fondata la questione di legittimità dell’art. 19, comma 5 del medesimo d.l. n. 98/2011 e s.m.i.. Tale sentenza rappresenta, per diversi aspetti, la metafora del modo in cui la Corte Costituzionale ha interpretato la materia dell’istruzione successivamente all’approvazione del Tit. V Cost.. La dichiarazione di incostituzionalità delle previsioni con cui viene disposta un’aggregazione obbligatoria delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria in istituti comprensivi, poteva apparire prevedibile alla luce dei criteri di riparto delle competenze rinvenibili nel Titolo V Cost. e dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale. Diverse perplessità suscita invece l’esito cui giunge la Corte Costituzionale nel dichiarare l’infondatezza della previsione con cui il legislatore ha previsto che le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400) unità non possano essere affidate a “dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato” dovendo essere “conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
2012
Italiano
Rinaldi, P. G., Il dimensionamento scolastico e la competenza concorrente regionale in materia di istruzione: una conferma (attesa) e un pericolo non evitato, <<LE REGIONI>>, 2012; 5-6/2012, (settembre-dicembre) (Settembre): 1124-1135. [doi:DOI: 10.1443/74074] [http://hdl.handle.net/10807/49398]
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