Il saggio, prendendo spunto dalla presa di posizione del Consiglio notarile di Milano (con la "massima" n. 100) in ordine all'ammissibilità della persona giuridica amministratore, dimostra come non possano considerarsi decisive le ragioni individuate nel corso del tempo a negazione dell'ammissibilità della persona giuridica amministratore e che invece non ci sia alcun ostacolo al fatto che un ente (in particolare societario) possa essere investito della carica di amministratore di un altro ente (in particolare societario). Il saggio si propone di sottolineare come, in realtà, il problema della persona giuridica amministratore sia da cogliersi sul piano della disciplina applicabile, atteso che la disciplina della funzione amministrativa di un qualsiasi ente (societario) è approntata sul presupposto di trovare applicazione nei confronti di una persona fisica e necessita quindi di adattamenti nel caso in cui debba essere applicata nei confronti di un soggetto di diversa natura.

Cetra, A., La persona giuridica amministratore di una società a responsabilità limitata o società per azioni nella massima n. 100 del Consiglio notarile di Milano, <<RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO>>, 2008; (N/A): 676-693 [http://hdl.handle.net/10807/42789]

La persona giuridica amministratore di una società a responsabilità limitata o società per azioni nella massima n. 100 del Consiglio notarile di Milano

Cetra, Antonio
2008

Abstract

Il saggio, prendendo spunto dalla presa di posizione del Consiglio notarile di Milano (con la "massima" n. 100) in ordine all'ammissibilità della persona giuridica amministratore, dimostra come non possano considerarsi decisive le ragioni individuate nel corso del tempo a negazione dell'ammissibilità della persona giuridica amministratore e che invece non ci sia alcun ostacolo al fatto che un ente (in particolare societario) possa essere investito della carica di amministratore di un altro ente (in particolare societario). Il saggio si propone di sottolineare come, in realtà, il problema della persona giuridica amministratore sia da cogliersi sul piano della disciplina applicabile, atteso che la disciplina della funzione amministrativa di un qualsiasi ente (societario) è approntata sul presupposto di trovare applicazione nei confronti di una persona fisica e necessita quindi di adattamenti nel caso in cui debba essere applicata nei confronti di un soggetto di diversa natura.
2008
Italiano
Cetra, A., La persona giuridica amministratore di una società a responsabilità limitata o società per azioni nella massima n. 100 del Consiglio notarile di Milano, <<RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO>>, 2008; (N/A): 676-693 [http://hdl.handle.net/10807/42789]
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