Premesso che l’attività giudiziale di ricostruzione fattuale corrisponde ai canoni della ricerca scientifica e deve rispettare i principi del giusto processo, si rileva come l’applicazione dell’art. 189 c.p.p. per l’acquisizione della “nuova” prova scientifica violerebbe sia la legalità processuale sia la neutralità metodologica del giudice, presumendo inoltre che questi possa compiere una (epistemologicamente impossibile) opera sceveratrice delle conoscenze scientifiche. Si sostiene, invece, che l’acquisizione della “nuova” prova scientifica debba avvenire secondo le regole codicistiche tipiche, in grado pure di ostacolare l’ingresso nel processo della “scienza spazzatura” e il dispendio di tempo per assunzioni probatorie irrilevanti perché epistemologicamente inidonee.
Ubertis, G., Il giudice, la scienza e la prova, <<CASSAZIONE PENALE>>, 2011; (11): 4111-4119 [http://hdl.handle.net/10807/42765]
Il giudice, la scienza e la prova
Ubertis, Giulio
2011
Abstract
Premesso che l’attività giudiziale di ricostruzione fattuale corrisponde ai canoni della ricerca scientifica e deve rispettare i principi del giusto processo, si rileva come l’applicazione dell’art. 189 c.p.p. per l’acquisizione della “nuova” prova scientifica violerebbe sia la legalità processuale sia la neutralità metodologica del giudice, presumendo inoltre che questi possa compiere una (epistemologicamente impossibile) opera sceveratrice delle conoscenze scientifiche. Si sostiene, invece, che l’acquisizione della “nuova” prova scientifica debba avvenire secondo le regole codicistiche tipiche, in grado pure di ostacolare l’ingresso nel processo della “scienza spazzatura” e il dispendio di tempo per assunzioni probatorie irrilevanti perché epistemologicamente inidonee.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.