Il contributo esamina una interessante pronuncia della Corte costituzionale italiana, la sentenza n. 31 del 23 febbraio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 569 c.p. La norma in questione sanzionava con la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale il genitore condannato per il delitto di alterazione dello stato del proprio figlio. La Corte costituzionale ha ravvisato una violazione del principio di ragionevolezza nella disciplina in questione, che precludeva al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. La sentenza si segnala sotto differenti profili: per aver innovato una normativa che si è conservata immutata dal 1930, e che appare per più aspetti anacronistica; per l'originalità della prospettiva adottata ai fini della decisione, dal momento che l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 569 c.p. è caduto in considerazione non dell'interesse del destinatario della misura (il genitore condannato) ma di un terzo (il figlio minore). Il contributo sottolinea l'importanza della pronuncia della Corte costituzionale, che emerge anche dall'aver sollecitato la proposizione di nuove questioni di legittimità costituzionale rispetto a disposizioni normative vigenti - quali la soppressione di stato (art. 566, comma 2, c.p.) e la sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574 bis c.p.) - che accompagnano alla condanna penale misure interdittive inerenti l'esercizio della potestà genitoriale.
Ferla, L., Status filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzionatori e nuove prospettive di tutela, <<RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE>>, 2012; (4): 1585-1603 [http://hdl.handle.net/10807/41861]
Status filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzionatori e nuove prospettive di tutela
Ferla, Lara
2012
Abstract
Il contributo esamina una interessante pronuncia della Corte costituzionale italiana, la sentenza n. 31 del 23 febbraio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 569 c.p. La norma in questione sanzionava con la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale il genitore condannato per il delitto di alterazione dello stato del proprio figlio. La Corte costituzionale ha ravvisato una violazione del principio di ragionevolezza nella disciplina in questione, che precludeva al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. La sentenza si segnala sotto differenti profili: per aver innovato una normativa che si è conservata immutata dal 1930, e che appare per più aspetti anacronistica; per l'originalità della prospettiva adottata ai fini della decisione, dal momento che l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 569 c.p. è caduto in considerazione non dell'interesse del destinatario della misura (il genitore condannato) ma di un terzo (il figlio minore). Il contributo sottolinea l'importanza della pronuncia della Corte costituzionale, che emerge anche dall'aver sollecitato la proposizione di nuove questioni di legittimità costituzionale rispetto a disposizioni normative vigenti - quali la soppressione di stato (art. 566, comma 2, c.p.) e la sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574 bis c.p.) - che accompagnano alla condanna penale misure interdittive inerenti l'esercizio della potestà genitoriale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.