Già con la disciplina della restituzione nel termine per impugnare a favore del contumace e senza mutare la terminologia usuale, con il c.p.p. 1988 veniva ridotta l’area del giudicato, consentendo per la prima volta di controllare una pronuncia anteriormente considerata irrevocabile sulla base di un’affermata illegittimità dell’itinerario seguito per giungere alla sua formulazione, ampliando poi i presupposti per tale impugnazione nel 2005. Ora, a seguito della sent. cost. n. 113 del 2011, si è estesa l’applicabilità dell’istituto della revisione, la cui instaurazione è attualmente resa possibile quando una precedente condanna sia ritenuta emessa in violazione di diritti fondamentali dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Se tuttavia una tale violazione sussiste indipendentemente da una formale pronuncia del giudice sovranazionale, non ci si può esimere dall’intervenire altresì nei casi analoghi a quelli per cui sia intervenuta la Corte di Strasburgo senza attendere per ognuno una sua specifica pronuncia. Occorre dunque estendere il risultato della sent. cost. n. 113 del 2011 o con un apposito provvedimento legislativo o con una nuova sentenza costituzionale parametrata sugli art. 2, 3 e 117 comma 1 Cost.
Ubertis, G., DIRITTI UMANI E MITO DEL GIUDICATO, <<RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE>>, 2012; 2012 (3): 787-793 [http://hdl.handle.net/10807/40703]
DIRITTI UMANI E MITO DEL GIUDICATO
Ubertis, Giulio
2012
Abstract
Già con la disciplina della restituzione nel termine per impugnare a favore del contumace e senza mutare la terminologia usuale, con il c.p.p. 1988 veniva ridotta l’area del giudicato, consentendo per la prima volta di controllare una pronuncia anteriormente considerata irrevocabile sulla base di un’affermata illegittimità dell’itinerario seguito per giungere alla sua formulazione, ampliando poi i presupposti per tale impugnazione nel 2005. Ora, a seguito della sent. cost. n. 113 del 2011, si è estesa l’applicabilità dell’istituto della revisione, la cui instaurazione è attualmente resa possibile quando una precedente condanna sia ritenuta emessa in violazione di diritti fondamentali dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Se tuttavia una tale violazione sussiste indipendentemente da una formale pronuncia del giudice sovranazionale, non ci si può esimere dall’intervenire altresì nei casi analoghi a quelli per cui sia intervenuta la Corte di Strasburgo senza attendere per ognuno una sua specifica pronuncia. Occorre dunque estendere il risultato della sent. cost. n. 113 del 2011 o con un apposito provvedimento legislativo o con una nuova sentenza costituzionale parametrata sugli art. 2, 3 e 117 comma 1 Cost.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.