Ormai 47 Stati sono vincolati alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di cui la Corte europea dei diritti dell’uomo deve garantire l’osservanza attraverso la sua opera di interpretazione e applicazione dei precetti pattizi. Considerato però che i vocaboli usati nel testo convenzionale non hanno un significato uguale per tutti gli ordinamenti giuridici nazionali, la Corte europea ha fin dall’inizio chiarito che essa ne fornisce una “nozione autonoma”, così da realizzare un uniforme rispetto dei diritti dell’uomo in ambito europeo. Viene quindi esaminata la giurisprudenza della Corte europea con un’analisi dell’interpretazione offerta relativamente a termini di particolare rilevanza per il processo penale come “magistrato”, “infrazione penale”, “accusa”, “testimone” e, più in generale, “legge”.
Ubertis, G., L’AUTONOMIA LINGUISTICA DELLA CORTE DI STRASBURGO, <<ARCHIVIO PENALE>>, 2012; (1): 21-28 [http://hdl.handle.net/10807/40537]
L’AUTONOMIA LINGUISTICA DELLA CORTE DI STRASBURGO
Ubertis, Giulio
2012
Abstract
Ormai 47 Stati sono vincolati alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di cui la Corte europea dei diritti dell’uomo deve garantire l’osservanza attraverso la sua opera di interpretazione e applicazione dei precetti pattizi. Considerato però che i vocaboli usati nel testo convenzionale non hanno un significato uguale per tutti gli ordinamenti giuridici nazionali, la Corte europea ha fin dall’inizio chiarito che essa ne fornisce una “nozione autonoma”, così da realizzare un uniforme rispetto dei diritti dell’uomo in ambito europeo. Viene quindi esaminata la giurisprudenza della Corte europea con un’analisi dell’interpretazione offerta relativamente a termini di particolare rilevanza per il processo penale come “magistrato”, “infrazione penale”, “accusa”, “testimone” e, più in generale, “legge”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.