La sentenza della Cassazione civile 14 novembre 2024, n. 29369 rappresenta una nuova tappa del travagliato percorso giurisprudenziale in materia di azione revocatoria esperita contro il fallimento dell’accipiens. Il quesito, ridotto all’essenza, insiste sulla revocabilità di un atto dispositivo compiuto in favore di un soggetto poi dichiarato fallito. Il punto di avvio dell’argomento proposto risale a un noto precedente a sezioni unite datato 24 giugno 2020: in base all’art. 45 L. fall. (oggi 145 CCII) il principio di cristallizzazione dell’attivo fallimentare impedirebbe all’azione revocatoria di determinare una reintegra ‘‘in forma specifica’’ del patrimonio impoverito, residuando solo un credito corrispondente al valore del bene alla data dell’atto revocato e insinuabile al passivo concorsuale. Ciò tanto in presenza di un’azione promossa dopo la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, come, senza alcuna differenza (ed ecco il passaggio esplicitamente svolto dall’arresto in commento), dinanzi a un giudizio instaurato – con tutte le relative ‘‘formalità ’’ – anteriormente.

Filice, G., Opponibilità ai creditori concorsuali dell’inefficacia revocatoria, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2026; 2/2026 (2): 369-375 [https://hdl.handle.net/10807/341979]

Opponibilità ai creditori concorsuali dell’inefficacia revocatoria

Filice, Gabriele
2026

Abstract

La sentenza della Cassazione civile 14 novembre 2024, n. 29369 rappresenta una nuova tappa del travagliato percorso giurisprudenziale in materia di azione revocatoria esperita contro il fallimento dell’accipiens. Il quesito, ridotto all’essenza, insiste sulla revocabilità di un atto dispositivo compiuto in favore di un soggetto poi dichiarato fallito. Il punto di avvio dell’argomento proposto risale a un noto precedente a sezioni unite datato 24 giugno 2020: in base all’art. 45 L. fall. (oggi 145 CCII) il principio di cristallizzazione dell’attivo fallimentare impedirebbe all’azione revocatoria di determinare una reintegra ‘‘in forma specifica’’ del patrimonio impoverito, residuando solo un credito corrispondente al valore del bene alla data dell’atto revocato e insinuabile al passivo concorsuale. Ciò tanto in presenza di un’azione promossa dopo la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, come, senza alcuna differenza (ed ecco il passaggio esplicitamente svolto dall’arresto in commento), dinanzi a un giudizio instaurato – con tutte le relative ‘‘formalità ’’ – anteriormente.
2026
Italiano
Filice, G., Opponibilità ai creditori concorsuali dell’inefficacia revocatoria, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2026; 2/2026 (2): 369-375 [https://hdl.handle.net/10807/341979]
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