Da quasi 50 anni, il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) rappresenta una misura eccezionale volta a tutelare la salute del paziente affetto da disturbi psichiatrici, in presenza di un rifiuto delle cure e di una necessità di intervento terapeutico. Il relativo procedimento applicativo, pur articolato in vari passaggi e aperto al coinvolgimento di saperi diversi, escludeva, di fatto, la persona sottoposta al trattamento da qualsiasi forma di partecipazione. La sentenza n. 76 del 2025 della Corte Costituzionale segna un significativo passo avanti nella prospettiva dell’innalzamento delle garanzie applicabili, correlate all’attitudine del trattamento a limitare la libertà del paziente: il giudice tutelare è ora chiamato a svolgere una funzione sostanziale e diretta, che comprenda anche l’audizione personale del paziente. Quest’ultima rappresenta, da un lato, un requisito indefettibile per consentire al giudice di esprimere un pare realmente “motivato” circa l’effettiva proporzionalità della misura coercitiva, in linea con quanto previsto dall’art. 13 Cost., e, dall’altro, una garanzia difensiva, prescritta dall’art. 24 Cost. Scopo del colloquio, indubbiamente complesso alla luce delle condizioni cliniche del paziente, non è rivalutare il parere dei clinici o ottenere un consenso del paziente bensì consentire al giudice di entrare in contatto con il vissuto di quest’ultimo, avvedersi delle ragioni del dissenso alle terapie e, così, valutare la fondatezza della misura coattiva.

Dell'Osso, A. M., Zedda, M., Oliva, A., Libertà è partecipazione. La Consulta introduce un effettivo contraddittorio con il paziente nell’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2025; (4): 805-829 [https://hdl.handle.net/10807/341179]

Libertà è partecipazione. La Consulta introduce un effettivo contraddittorio con il paziente nell’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio

Dell'Osso, Alain Maria
;
Zedda, Massimo
;
Oliva, Antonio
Ultimo
2025

Abstract

Da quasi 50 anni, il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) rappresenta una misura eccezionale volta a tutelare la salute del paziente affetto da disturbi psichiatrici, in presenza di un rifiuto delle cure e di una necessità di intervento terapeutico. Il relativo procedimento applicativo, pur articolato in vari passaggi e aperto al coinvolgimento di saperi diversi, escludeva, di fatto, la persona sottoposta al trattamento da qualsiasi forma di partecipazione. La sentenza n. 76 del 2025 della Corte Costituzionale segna un significativo passo avanti nella prospettiva dell’innalzamento delle garanzie applicabili, correlate all’attitudine del trattamento a limitare la libertà del paziente: il giudice tutelare è ora chiamato a svolgere una funzione sostanziale e diretta, che comprenda anche l’audizione personale del paziente. Quest’ultima rappresenta, da un lato, un requisito indefettibile per consentire al giudice di esprimere un pare realmente “motivato” circa l’effettiva proporzionalità della misura coercitiva, in linea con quanto previsto dall’art. 13 Cost., e, dall’altro, una garanzia difensiva, prescritta dall’art. 24 Cost. Scopo del colloquio, indubbiamente complesso alla luce delle condizioni cliniche del paziente, non è rivalutare il parere dei clinici o ottenere un consenso del paziente bensì consentire al giudice di entrare in contatto con il vissuto di quest’ultimo, avvedersi delle ragioni del dissenso alle terapie e, così, valutare la fondatezza della misura coattiva.
2025
Italiano
Dell'Osso, A. M., Zedda, M., Oliva, A., Libertà è partecipazione. La Consulta introduce un effettivo contraddittorio con il paziente nell’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2025; (4): 805-829 [https://hdl.handle.net/10807/341179]
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